Art. 2 Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale 1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne da' immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.