Art. 2
  Notizia all'INAIL, in taluni casi di esercizio dell'azione penale

  1.  In  caso  di  esercizio  dell'azione  penale  per  i delitti di
omicidio  colposo  o  di  lesioni  personali  colpose, se il fatto e'
commesso   con  violazione  delle  norme  per  la  prevenzione  degli
infortuni  sul  lavoro  o  relative all'igiene del lavoro o che abbia
determinato  una malattia professionale, il pubblico ministero ne da'
immediata  notizia  all'INAIL  ai fini dell'eventuale costituzione di
parte civile e dell'azione di regresso.