Art. 3
     Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

  1.  Al  decreto legislalivo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:
   "3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
   coordinamento  di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
   valutazione   dei  rischi  che  indichi  le  misure  adottate  per
   eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto
   di  appalto  o  d'opera. Le disposizioni del presente comma non si
   applicano  ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese
   appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
   "3-ter.  Ferme  restando le disposizioni in materia di sicurezza e
   salute  del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti
   pubblici,  nei  contratti  di  somministrazione,  di  appalto e di
   subappalto,  di  cui  agli  articoli  1559, 1655 e 1656 del codice
   civile,  devono  essere  specificamente  indicati i costi relativi
   alla  sicurezza  del  lavoro.  A  tali  dati  possono accedere, su
   richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18
   e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.";
c) all'articolo  18,  comma  2,  il  terzo  periodo e' sostituito dal
   seguente:  "Il  rappresentante  di cui al precedente periodo e' di
   norma eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
   "4-bis.  L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali,
   territoriali  o  di comparto, salvo diverse determinazioni in sede
   di   contrattazione  collettiva,  avviene  di  norma  in  un'unica
   giornata  su  tutto  il territorio nazionale, come individuata con
   decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
   sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente  piu'
   rappresentative  dei  datori  di  lavoro  e dei lavoratori. Con il
   medesimo  decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del
   presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  Il  datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante
   per  la  sicurezza,  su  richiesta  di questi e per l'espletamento
   della  sua  funzione,  copia  del documento di cui all'articolo 4,
   commi  2  e  3, nonche' del registro degli infortuni sul lavoro di
   cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";
f) all'articolo 19, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
   "5-bis.   I   rappresentanti   territoriali   o  di  comparto  dei
   lavoratori,  di  cui  all'articolo  18,  comma 2, secondo periodo,
   esercitano  le  attribuzioni  di  cui  al  presente  articolo  con
   riferimento  a  tutte  le  unita'  produttive del territorio o del
   comparto di rispettiva competenza".
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 7, 18 e 19 del
          citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato
          dalla presente legge:
              "Art.  7  (Contratto di appalto o contratto d'opera). -
          1.  Il  datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori
          ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno
          della  propria  azienda, o di una singola unita' produttiva
          della   stessa,   nonche'   nell'ambito  dell'intero  ciclo
          produttivo dell'azienda medesima:
                a) verifica,   anche   attraverso  l'iscrizione  alla
          camera  di  commercio, industria e artigianato, l'idoneita'
          tecnico-professionale  delle  imprese  appaltatrici  o  dei
          lavoratori  autonomi  in relazione ai lavori da affidare in
          appalto o contratto d'opera;
                b) fornisce    agli   stessi   soggetti   dettagliate
          informazioni  sui  rischi specifici esistenti nell'ambiente
          in  cui  sono  destinati  ad  operare  e  sulle  misure  di
          prevenzione  e  di  emergenza  adottate  in  relazione alla
          propria attivita'.
              2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
                a) cooperano    all'attuazione    delle   misure   di
          prevenzione  e  protezione  dai rischi sul lavoro incidenti
          sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
                b) coordinano   gli   interventi   di   protezione  e
          prevenzione  dai  rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori,
          informandosi  reciprocamente  anche  al  fine  di eliminare
          rischi  dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
          imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
              3.   Il   datore  di  lavoro  committente  promuove  la
          cooperazione   ed  il  coordinamento  di  cui  al  comma 2,
          elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
          indichi  le  misure adottate per eliminare le interferenze.
          Tale  documento  e'  allegato  al  contratto  di  appalto o
          d'opera.   Le   disposizioni   del  presente  comma non  si
          applicano  ai  rischi specifici propri dell'attivita' delle
          imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
              3-bis.  L'imprenditore  committente  risponde in solido
          con  l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno degli eventuali
          ulteriori  subappaltatori, per tutti i danni per i quali il
          lavoratore,     dipendente     dall'appaltatore    o    dal
          subappaltatore,   non   risulti   indennizzato   ad   opera
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro.
              3-ter.  Ferme  restando  le  disposizioni in materia di
          sicurezza  e  salute  del  lavoro previste dalla disciplina
          vigente   degli   appalti   pubblici,   nei   contratti  di
          somministrazione,  di  appalto e di subappalto, di cui agli
          articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere
          specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del
          lavoro.  A  tali  dati  possono  accedere, su richiesta, il
          rappresentante  dei  lavoratori  di  cui  all'art.  18 e le
          organizzazioni sindacali dei lavoratori.".
              "Art.  18  (Rappresentante  per  la sicurezza). - 1. In
          tutte   le  aziende,  o  unita'  produttive,  e'  eletto  o
          designato il rappresentante per la sicurezza.
              2.  Nella  aziende,  o  unita' produttive, che occupano
          sino   a  quindici  dipendenti  il  rappresentante  per  la
          sicurezza  e'  eletto  direttamente  dai lavoratori al loro
          interno.   Nelle  aziende  che  occupano  fino  a  quindici
          dipendenti  il  rappresentante per la sicurezza puo' essere
          individuato   per  piu'  aziende  nell'ambito  territoriale
          ovvero del comparto produttivo. Il rappresentante di cui al
          precedente periodo e' di norma eletto dai lavoratori.
              3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di
          quindici  dipendenti  il rappresentante per la sicurezza e'
          eletto   o   designato  dai  lavoratori  nell'ambito  delle
          rappresentanze  sindacali  in  azienda.  In assenza di tali
          rappresentanze,  e'  eletto  dai lavoratori dell'azienda al
          loro interno.
              4.  Il  numero,  le  modalita'  di  designazione  o  di
          elezione  del  rappresentante  per la sicurezza, nonche' il
          tempo   di   lavoro   retribuito   e   gli   strumenti  per
          l'espletamento  delle  funzioni,  sono stabiliti in sede di
          contrattazione collettiva.
              4-bis.  L'elezione  dei rappresentanti per la sicurezza
          aziendali,   territoriali  o  di  comparto,  salvo  diverse
          determinazioni   in   sede  di  contrattazione  collettiva,
          avviene   di   norma  in  un'unica  giornata  su  tutto  il
          territorio  nazionale,  come  individuata  con  decreto del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative  dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con
          il  medesimo  decreto  sono  disciplinate  le  modalita' di
          attuazione del presente comma.
              5.  In  caso  di  mancato  accordo nella contrattazione
          collettiva  di  cui  al  comma 4,  il Ministro del lavoro e
          della  previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con
          proprio   decreto,   da   emanarsi  entro  tre  mesi  dalla
          comunicazione  del  mancato accordo, gli standards relativi
          alle  materie  di  cui  al  comma 4. Per le amministrazioni
          pubbliche  provvede  il  Ministro  per la funzione pubblica
          sentite    le    organizzazioni    sindacali   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale.
              6.  In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
          cui al comma 1 e' il seguente:
                a) un  rappresentante  nelle  aziende  ovvero  unita'
          produttive sino a 200 dipendenti;
                b) tre  rappresentanti  nelle  aziende  ovvero unita'
          produttive da 201 a 1000 dipendenti;
                c) sei  rappresentanti  in  tutte  le  altre  aziende
          ovvero unita' produttive.
              7.   Le   modalita'   e  i  contenuti  specifici  della
          formazione   del   rappresentante  per  la  sicurezza  sono
          stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
          categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal
          decreto di cui all'art. 22, comma 7.".
              "Art.   19  (Attribuzioni  del  rappresentante  per  la
          sicurezza). - 1. Il rappresentante per la sicurezza:
                a) accede  ai  luoghi di lavoro in cui si svolgono le
          lavorazioni;
                b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in
          ordine  alla  valutazione  dei rischi, alla individuazione,
          programmazione,  realizzazione e verifica della prevenzione
          nell'azienda ovvero unita' produttiva;
                c) e'  consultato sulla designazione degli addetti al
          servizio   di  prevenzione,  all'attivita'  di  prevenzione
          incendi,   al   pronto   soccorso,   alla  evacuazione  dei
          lavoratori;
                d) e'  consultato  in merito all'organizzazione della
          formazione di cui all'art. 22, comma 5;
                e) riceve   le   informazioni   e  la  documentazione
          aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
          prevenzione relative, nonche' quelle inerenti le sostanze e
          i   preparati   pericolosi,   le  macchine,  gli  impianti,
          l'organizzazione  e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e
          le malattie professionali;
                f) riceve  le informazioni provenienti dai servizi di
          vigilanza;
                g) riceve   una  formazione  adeguata,  comunque  non
          inferiore a quella prevista dall'art. 22;
                h) promuove    l'elaborazione,   l'individuazione   e
          l'attuazione  delle misure di prevenzione idonee a tutelare
          la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori;
                i) formula  osservazioni  in  occasione  di  visite e
          verifiche effettuate dalle autorita' competenti;
                l) partecipa  alla riunione periodica di cui all'art.
          11;
                m) fa    proposte    in   merito   all'attivita'   di
          prevenzione;
                n) avverte  il  responsabile  dell'azienda dei rischi
          individuati nel corso della sua attivita';
                o) puo'   fare   ricorso  alle  autorita'  competenti
          qualora  ritenga  che le misure di prevenzione e protezione
          dai  rischi  adottate  dal  datore  di  lavoro  e  i  mezzi
          impiegati  per  attuarle  non  sono  idonei  a garantire la
          sicurezza e la salute durante il lavoro.
              2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
          tempo   necessario  allo  svolgimento  dell'incarico  senza
          perdita  di  retribuzione,  nonche' dei mezzi necessari per
          l'esercizio     delle    funzioni    e    delle    facolta'
          riconosciutegli.
              3.  Le  modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui
          al   comma 1  sono  stabilite  in  sede  di  contrattazione
          collettiva nazionale.
              4.  Il  rappresentante per la sicurezza non puo' subire
          pregiudizio  alcuno a causa dello svolgimento della propria
          attivita'  e  nei  suoi  confronti  si  applicano le stesse
          tutele   previste   dalla   legge   per  le  rappresentanze
          sindacali.
              5.  Il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a consegnare al
          rappresentante  per  la sicurezza, su richiesta di questi e
          per  l'espletamento della sua funzione, copia del documento
          di  cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonche' del registro degli
          infortuni   sul   lavoro   di   cui  all'art.  4,  comma 5,
          lettera o).
              5-bis.  I rappresentanti territoriali o di comparto dei
          lavoratori,  di  cui all'art. 18, comma 2, secondo periodo,
          esercitano  le attribuzioni di cui al presente articolo con
          riferimento  a  tutte le unita' produttive del territorio o
          del comparto di rispettiva competenza.".