Art. 4
 Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

  1.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
intesa  sancita,  ai  sensi  dell'articolo  8, comma 6, della legge 5
giugno  2003,  n.  131,  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
disciplinato  il  coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione  e
vigilanza  in  materia  di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai
comitati  regionali  di  coordinamento  di  cui  all'articolo  27 del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n. 626, ed al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 5 dicembre 1997, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare,
sono individuati:
a) nell'ambito  della  normativa  gia' prevista in materia, i settori
   prioritari  di  intervento  dell'azione  di  vigilanza, i piani di
   attivita'   ed   i   progetti   operativi  da  attuare  a  livello
   territoriale;
b) l'esercizio  di  poteri  sostitutivi  in  caso di inadempimento da
   parte di amministrazioni ed enti pubblici.
  2.   Fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  1,  il
coordinamento  delle  attivita' di prevenzione e vigilanza in materia
di  salute  e sicurezza sul lavoro e' esercitato dal presidente della
provincia  o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici
delle  amministrazioni  e degli enti pubblici territoriali rientranti
nell'ambito di competenza.
  3.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Ministero  della  salute, il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  le  regioni,  le province autonome, l'INAIL, l'
IPSEMA,  l'ISPESL  e le altre amministrazioni aventi competenze nella
materia  predispongono le attivita' necessarie per l'integrazione dei
rispettivi  archivi  informativi,  anche  attraverso  la creazione di
banche   dati  unificate  relative  ai  singoli  settori  o  comparti
produttivi,  e  per  il coordinamento delle attivita' di vigilanza ed
ispettive  in  materia  di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, da
realizzare  utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali
in  dotazione  alle  suddette amministrazioni. I dati contenuti nelle
banche  dati  unificate  sono  resi pubblici, con esclusione dei dati
sensibili  previsti  dal  codice  in  materia  di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  4. Le risorse stanziate a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1,
comma  545,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, relative alle
finalita'  di cui alla lettera a) del comma 544 del medesimo articolo
1, vengono cosi' utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:
a) 4.250.000  euro  per l'immissione in servizio del personale di cui
   all'articolo  1,  comma  544,  lettera a), della legge 27 dicembre
   2006, n. 296, a partire dal l° luglio 2007;
b) 4.250.000  euro per finanziare il funzionamento e il potenziamento
   dell'attivita'  ispettiva,  la  costituzione di appositi nuclei di
   pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
  5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro
dell'economia  e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti,   le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  6.  Il  personale amministrativo degli istituti previdenziali, che,
ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  24 novembre 1981, n. 689,
accerta  d'ufficio  violazioni  amministrative sanabili relative alla
disciplina  in materia previdenziale, applica la procedura di diffida
di  cui  all'articolo  13  del decreto legislativo 24 aprile 2004, n.
124.
  7.  Nel  rispetto  delle  disposizioni  e  dei principi vigenti, il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della
pubblica   istruzione   avviano   a  decorrere  dall'anno  scolastico
2007/2008,  nell'ambito  delle  dotazioni  finanziarie e di personale
disponibili  e  dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e
obiettivo   2,  a  titolarita'  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale, progetti sperimentali in ambito scolastico e nei
percorsi  di  formazione professionale volti a favorire la conoscenza
delle  tematiche  in  materia  di  sicurezza  e  salute sui luoghi di
lavoro.
 
          Note all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3.), e' il seguente:
              "Art.  8  (Attuazione  dell'art. 120 della Costituzione
          sul potere sostitutivo). - (Omissis).
              6.  Il  Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi 3  e  4  dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.".
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali), e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Il  testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994, e' il seguente:
              "Art.  27  (Comitati  regionali di coordinamento). - 1.
          Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un
          anno  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
          sentita   la  Conferenza  Stato-regioni,  su  proposta  dei
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e della
          sanita',  previa  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          sono      individuati     criteri     generali     relativi
          all'individuazione  di  organi operanti nella materia della
          sicurezza  e  della  salute  sul luogo di lavoro al fine di
          realizzare  uniformita'  di  interventi  ed  il  necessario
          raccordo con la commissione consultiva permanente.
              2.   Alle   riunioni  della  Conferenza  Stato-regioni,
          convocate  per  i  pareri  di cui al comma 1, partecipano i
          rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.".
              - Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri 5 dicembre 1997 (Atto di indirizzo e coordinamento
          recante  criteri generali per l'individuazione degli organi
          operanti  nella  materia della sicurezza e della salute sul
          luogo  di  lavoro),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          5 febbraio 1998, n. 29.
              - Il  testo  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196  (Codice  in materia di protezione dei dati personali),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
          174, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  544,  lettera  a)  e
          comma 545,  della  citata  legge  n.  296  del  2006, e' il
          seguente:
              "544.  Assunzione ispettori del lavoro e immissione nei
          ruoli di destinazione finale del personale "riqualificato".
              (Omissis).
                a) all'immissione  in servizio fino a trecento unita'
          di  personale  risultato idoneo in seguito allo svolgimento
          dei   concorsi   pubblici,   per   esami,   a   complessivi
          settecentonovantacinque posti di ispettore del lavoro, area
          funzionale  C,  posizione  economica C2, per gli uffici del
          Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, ubicati
          nelle     regioni     Abruzzo,     Basilicata,    Calabria,
          Emilia-Romagna,   Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,
          Lombardia,  Marche,  Piemonte,  Puglia,  Sardegna, Toscana,
          Umbria, Veneto, Campania, Molise e Sicilia;".
              "545.  Per  l'attuazione  del  comma 544,  a  decorrere
          dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni
          di  euro  con  riferimento al comma 544, lettera a), e di 5
          milioni di euro con riferimento al comma 544, lettera b).".
              - Il  testo dell'art. 13 della citata legge 24 novembre
          1981, n. 689, e' il seguente:
              "Art.  13  (Atti di accertamento). - Gli organi addetti
          al  controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento  delle  violazioni di rispettiva competenza,
          assumere  informazioni e procedere a ispezioni di cose e di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica.
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose    che    possono    formare   oggetto   di   confisca
          amministrativa,  nei  modi e con i limiti con cui il codice
          di  procedura  penale  consente  il  sequestro alla polizia
          giudiziaria.
              E'  sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o
          del  natante  posto  in  circolazione  senza essere coperto
          dall'assicurazione  obbligatoria  e  del  veicolo  posto in
          circolazione  senza  che per lo stesso sia stato rilasciato
          il documento di circolazione.
              All'accertamento   delle   violazioni   punite  con  la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma di
          denaro  possono  procedere anche gli ufficiali e gli agenti
          di  polizia  giudiziaria,  i  quali, oltre che esercitare i
          poteri  indicati  nei  precedenti commi, possono procedere,
          quando  non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi
          di  prova,  a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
          dimora,  previa  autorizzazione  motivata  del  pretore del
          luogo   ove   le   perquisizioni   stesse  dovranno  essere
          effettuate.   Si   applicano   le  disposizioni  del  primo
          comma dell'art.  333  e del primo e secondo comma dell'art.
          334 del codice di procedura penale.
              E'  fatto  salvo  l'esercizio degli specifici poteri di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.".
              - Il  testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
          23 aprile 2004, n. 124, e' il seguente:
              "Art.   13  (Diffida).  -  1.  In  caso  di  constatata
          inosservanza   delle   norme   in   materia   di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi    inadempimenti   dai   quali   derivino   sanzioni
          ammini-strative,  questi  provvede a diffidare il datore di
          lavoro  alla  regolarizzazione  delle inosservanze comunque
          sanabili, fissando il relativo termine.
              2.  In  caso di ottemperanza alla diffida, il datore di
          lavoro  e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni
          nella  misura  pari  al  minimo previsto dalla legge ovvero
          nella  misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in
          misura  fissa.  Il  pagamento  dell'importo  delle sanzioni
          amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.
              3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui
          all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla
          scadenza  del  termine  per  la  regolarizzazione di cui al
          comma 1.
              4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e
          con  le  modalita'  di  cui  ai  commi 2  e  3,  e' esteso,
          limitatamente    alla    materia    della    previdenza   e
          dell'assistenza  sociale,  anche  agli ispettori degli enti
          previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.".