Art. 5
      Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per
       la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

  1.   Fermo   restando  quanto  previsto  dall'articolo  36-bis  del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248, come modificato dal presente
articolo,  il  personale  ispettivo  del Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale,  anche  su  segnalazione  delle  amministrazioni
pubbliche   secondo   le   rispettive   competenze,   puo'   adottare
provvedimenti  di sospensione di un'attivita' imprenditoriale qualora
riscontri  l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da
altra  documentazione  obbligatoria  in misura pari o superiore al 20
per  cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in
caso   di   reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale,
di  cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  e  successive  modificazioni,  ovvero  di  gravi e reiterate
violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza  sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione e'
comunicata  alle  competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione
da  parte  di  queste  ultime  di  un provvedimento interdittivo alla
contrattazione    con    le   pubbliche   amministrazioni   ed   alla
partecipazione   a   gare   pubbliche  di  durata  pari  alla  citata
sospensione  nonche'  per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore  al  doppio  della  durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni.
  2.  E'  condizione  per  la  revoca  del provvedimento da parte del
personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale di cui al comma 1:
a) la  regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture
   o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento  del ripristino delle regolari condizioni di lavoro
   nelle  ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia
   di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo giornaliero e
   settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
   di  gravi  e  reiterate  violazioni della disciplina in materia di
   tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il  pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a
   quelle  di  cui  al  comma  3  pari  ad  un  quinto delle sanzioni
   amministrative complessivamente irrogate.
  3.  E'  comunque  fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali,
civili e amministrative vigenti.
  4.  L'importo  delle  sanzioni  amministrative  di  cui al comma 2,
lettera  c),  e  di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio   1993,  n.  236,  ed  e'  destinato  al  finanziamento  degli
interventi  di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'articolo I. comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
  5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006,
n.  223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis)  il  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa  aggiuntiva
rispetto  a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un
quinto delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate".
  6.  I  poteri  e  gli  obblighi  assegnati dal comma 1 al personale
ispettivo  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale sono
estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie
locali  e  nei  limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
complessivamente  disponibili,  al personale ispettivo delle medesime
aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della
disciplina  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma
2, lettere b) e c).
 
          Note all'art. 5:
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   36-bis,   del
          decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 (Disposizioni urgenti
          per  il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
          la   razionalizzazione   della   spesa   pubblica,  nonche'
          interventi   in   materia   di   entrate   e  di  contrasto
          all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente
          legge:
              "Art.  36-bis  (Misure  urgenti  per  il  contrasto del
          lavoro  nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi
          di  lavoro).  -  1.  Al  fine  di garantire la tutela della
          salute   e   la   sicurezza   dei  lavoratori  nel  settore
          dell'edilizia,  nonche'  al fine di contrastare il fenomeno
          del   lavoro   sommerso   ed   irregolare   ed   in  attesa
          dell'adozione  di  un testo unico in materia di sicurezza e
          salute  dei  lavoratori, ferme restando le attribuzioni del
          coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5,
          comma 1,  lettera e),  del  decreto  legislativo  14 agosto
          1996,  n.  494,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
          competenze   in   tema   di   vigilanza   attribuite  dalla
          legislazione  vigente  in materia di salute e sicurezza, il
          personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  anche  su  segnalazione dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro   (INAIL),   puo'   adottare   il  provvedimento  di
          sospensione  dei  lavori  nell'ambito  dei  cantieri  edili
          qualora  riscontri  l'impiego  di  personale non risultante
          dalle  scritture o da altra documentazione obbligatoria, in
          misura  pari  o  superiore  al  20 per cento del totale dei
          lavoratori  regolarmente  occupati  nel  cantiere ovvero in
          caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
          superamento  dei  tempi  di lavoro, di riposo giornaliero e
          settimanale,  di  cui  agli  articoli 4,  7 e 9 del decreto
          legislativo    8 aprile   2003,   n.   66,   e   successive
          modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  informano  tempestivamente i
          competenti   uffici   del  Ministero  delle  infrastrutture
          dell'adozione  del  provvedimento  di  sospensione  al fine
          dell'emanazione   da   parte   di   questi   ultimi  di  un
          provvedimento   interdittivo  alla  contrattazione  con  le
          pubbliche  amministrazioni  ed  alla  partecipazione a gare
          pubbliche  di  durata  pari alla citata sospensione nonche'
          per  un  eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore
          al  doppio  della  durata della sospensione, e comunque non
          superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  il  Ministero delle infrastrutture e il
          Ministero   del   lavoro   e   della   previdenza   sociale
          predispongono  le  attivita'  necessarie per l'integrazione
          dei  rispettivi  archivi informativi e per il coordinamento
          delle  attivita'  di  vigilanza  ed ispettive in materia di
          prevenzione   e   sicurezza   dei  lavoratori  nel  settore
          dell'edilizia.
              2.  E'  condizione  per  la revoca del provvedimento da
          parte  del  personale  ispettivo del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale di cui al comma 1:
                a) la  regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
          dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
                b) l'accertamento   del   ripristino  delle  regolari
          condizioni  di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni
          alla  disciplina  in  materia  di  superamento dei tempi di
          lavoro,  di  riposo  giornaliero  e  settimanale, di cui al
          decreto  legislativo  8 aprile  2003,  n.  66, e successive
          modificazioni. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
          sanzioni penali e amministrative vigenti.
                b-bis)  il  pagamento  di una sanzione amministrativa
          aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo
          periodo,  pari  ad  un quinto delle sanzioni amministrative
          complessivamente irrogate.
              3.  Nell'ambito  dei  cantieri edili i datori di lavoro
          debbono   munire,  a  decorrere  dal  1° ottobre  2006,  il
          personale  occupato  di  apposita tessera di riconoscimento
          corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalita' del
          lavoratore   e   l'indicazione  del  datore  di  lavoro.  I
          lavoratori   sono   tenuti  ad  esporre  detta  tessera  di
          riconoscimento.   Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai
          lavoratori  autonomi che esercitano direttamente la propria
          attivita'  nei  cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi
          per   proprio   conto.  Nei  casi  in  cui  siano  presenti
          contemporaneamente  nel  cantiere  piu'  datori di lavoro o
          lavoratori  autonomi,  dell'obbligo  risponde  in solido il
          committente dell'opera.
              4.  I  datori  di  lavoro  con meno di dieci dipendenti
          possono  assolvere  all'obbligo  di cui al comma 3 mediante
          annotazione,  su  apposito  registro  di  cantiere vidimato
          dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro territorialmente
          competente  da  tenersi  sul luogo di lavoro, degli estremi
          del  personale  giornalmente  impiegato nei lavori. Ai fini
          del  presente comma, nel computo delle unita' lavorative si
          tiene  conto  di tutti i lavoratori impiegati a prescindere
          dalla  tipologia  dei  rapporti  di  lavoro instaurati, ivi
          compresi  quelli  autonomi  per  i  quali  si  applicano le
          disposizioni di cui al comma 3.
              5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4
          comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
          sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
          lavoratore.   Il   lavoratore   munito   della  tessera  di
          riconoscimento  di  cui  al  comma 3  che  non  provvede ad
          esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50
          a  euro  300.  Nei confronti delle predette sanzioni non e'
          ammessa  la  procedura  di  diffida  di cui all'art. 13 del
          decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
              6.  L'art.  86,  comma 10-bis,  del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n. 276, e' sostituito dal seguente:
              "10-bis.  Nei  casi  di  instaurazione  di  rapporti di
          lavoro  nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a
          dare  la  comunicazione di cui all'art. 9-bis, comma 2, del
          decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996,  n. 608, e
          successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di
          instaurazione     dei     relativi    rapporti,    mediante
          documentazione avente data certa".
              7.  All'art.  3  del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
          12,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 aprile
          2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
              "3.  Ferma  restando l'applicazione delle sanzioni gia'
          previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori
          non  risultanti  dalle  scritture o da altra documentazione
          obbligatoria   e'   altresi'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa  da  euro  1.500  a  euro 12.000 per ciascun
          lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di
          lavoro  effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse
          all'omesso  versamento  dei  contributi  e premi riferiti a
          ciascun  lavoratore  di  cui al periodo precedente non puo'
          essere  inferiore  a  euro  3.000,  indipendentemente dalla
          durata della prestazione lavorativa accertata.";
                b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
              "5.  Alla  irrogazione della sanzione amministrativa di
          cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro
          territorialmente  competente.  Nei confronti della sanzione
          non  e'  ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13
          del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124".
              8. Le agevolazioni di cui all'art. 29 del decreto-legge
          23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  8 agosto  1995,  n. 341, trovano applicazione
          esclusivamente  nei  confronti  dei  datori  di  lavoro del
          settore  edile  in  possesso  dei requisiti per il rilascio
          della  certificazione  di regolarita' contributiva anche da
          parte  delle  Casse  edili.  Le  predette  agevolazioni non
          trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che
          abbiano  riportato  condanne  passate  in  giudicato per la
          violazione della normativa in materia di sicurezza e salute
          nei  luoghi  di  lavoro  per la durata di cinque anni dalla
          pronuncia della sentenza.
              9. Al comma 213-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre
          2005,  n.  266,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          "Le  predette  disposizioni  non  si applicano, inoltre, al
          personale  ispettivo  del lavoro del Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  dell'Istituto  nazionale della
          previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)".
              10.  All'art.  10,  comma 1,  del  decreto  legislativo
          23 aprile  2004,  n. 124, dopo le parole: "Centro nazionale
          per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione"  sono
          inserite  le  seguenti:  ", previa intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano,".
              11.  Il  termine  di  prescrizione  di  cui all'art. 3,
          comma 9,  lettera a),  della  legge  8 agosto 1995, n. 335,
          relativo  ai  periodi  di contribuzione per l'anno 1996, di
          pertinenza  della  gestione  di  cui  all'art. 2, comma 26,
          della  predetta legge n. 335 del 1995, e' prorogato fino al
          31 dicembre 2007.
              12.  Nell'ambito  del  Fondo  per  l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n.  236,  le risorse destinate alla finalita' di cui
          all'art.  1,  comma 410,  della  legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  sono  ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di
          euro  e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di
          euro  a  87  milioni  di  euro  le  risorse  destinate alla
          finalita'  di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto-legge
          5 ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge   3 dicembre   2004,  n.  291,  e  successive
          modificazioni.".
              - Il   testo  degli  articoli 4,  7  e  9  del  decreto
          legislativo   8 aprile   2003,   n.  66  (Attuazione  della
          direttiva    93/104/CE   e   della   direttiva   2000/34/CE
          concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di   lavoro.),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          14 aprile   2003,  n.  87,  supplemento  ordinario,  e'  il
          seguente:
              "Art.  4 (Durata massima dell'orario di lavoro). - 1. I
          contratti  collettivi  di  lavoro  stabiliscono  la  durata
          massima settimanale dell'orario di lavoro.
              2.  La  durata  media dell'orario di lavoro non puo' in
          ogni  caso  superare,  per ogni periodo di sette giorni, le
          quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
              3.  Ai  fini  della  disposizione di cui al comma 2, la
          durata  media  dell'orario  di lavoro deve essere calcolata
          con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
              4.  I  contratti  collettivi  di lavoro possono in ogni
          caso  elevare  il  limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
          ovvero  fino  a  dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
          tecniche   o   inerenti   all'organizzazione   del  lavoro,
          specificate negli stessi contratti collettivi.
              5.  In  caso  di  superamento  delle  48  ore di lavoro
          settimanale,     attraverso     prestazioni    di    lavoro
          straordinario,  per  le unita' produttive che occupano piu'
          di  dieci  dipendenti  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto a
          informare,  entro  trenta giorni dalla scadenza del periodo
          di  riferimento  di  cui  ai  precedenti  commi 3  e  4, la
          Direzione  provinciale  del  lavoro - Settore ispezione del
          lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
          lavoro  possono  stabilire  le  modalita'  per adempiere al
          predetto obbligo di comunicazione.".
              "Art.  7  (Riposo  giornaliero). - 1. Ferma restando la
          durata  normale  dell'orario  settimanale, il lavoratore ha
          diritto   a   undici   ore   di   riposo  consecutivo  ogni
          ventiquattro  ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
          in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
          da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.".
              "Art.  9  (Riposi  settimanali).  - 1. Il lavoratore ha
          diritto  ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
          ventiquattro  ore consecutive, di regola in coincidenza con
          la  domenica,  da cumulare con le ore di riposo giornaliero
          di cui all'art. 7.
              2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
                a) le  attivita'  di lavoro a turni ogni volta che il
          lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine
          del  servizio  di  una  squadra  e l'inizio di quello della
          squadra  successiva,  di  periodi  di  riposo giornaliero o
          settimanale;
                b) le  attivita'  caratterizzate da periodi di lavoro
          frazionati durante la giornata;
                c) per  il  personale  che  lavora  nel  settore  dei
          trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
          prestato  a  bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
          orari   del   trasporto   ferroviario   che  assicurano  la
          continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
                d) i    contratti    collettivi   possono   stabilire
          previsioni  diverse, nel rispetto delle condizioni previste
          dall'art. 17, comma 4.
              3.  Il  riposo  di  ventiquattro  ore  consecutive puo'
          essere  fissato  in un giorno diverso dalla domenica e puo'
          essere  attuato mediante turni per il personale interessato
          a  modelli  tecnico-organizzativi di turnazione particolare
          ovvero   addetto   alle   attivita'   aventi   le  seguenti
          caratteristiche:
                a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso
          di   forni   a   combustione  o  a  energia  elettrica  per
          l'esercizio  di  processi  caratterizzati dalla continuita'
          della   combustione   ed   operazioni   collegate,  nonche'
          attivita'  industriali  ad  alto  assorbimento  di  energia
          elettrica ed operazioni collegate;
                b) attivita' industriali il cui processo richieda, in
          tutto  o  in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni
          tecniche;
                c) industrie  stagionali  per  le  quali  si  abbiano
          ragioni  di  urgenza  riguardo  alla  materia  prima  o  al
          prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della
          loro  utilizzazione,  comprese  le  industrie  che trattano
          materie  prime  di  facile deperimento ed il cui periodo di
          lavorazione  si  svolge  in  non  piu'  di 3 mesi all'anno,
          ovvero   quando  nella  stessa  azienda  e  con  lo  stesso
          personale  si  compiano alcune delle suddette attivita' con
          un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
                d) i   servizi  ed  attivita'  il  cui  funzionamento
          domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi
          interessi  rilevanti  della  collettivita'  ovvero  sia  di
          pubblica utilita';
                e) attivita'  che  richiedano l'impiego di impianti e
          macchinari  ad  alta  intensita'  di  capitali  o  ad  alta
          tecnologia;
                f) attivita'   di   cui   all'art.   7   della  legge
          22 febbraio 1934, n. 370;
                g) attivita'  indicate  agli articoli 11, 12 e 13 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  e  di  cui
          all'art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
              4.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  speciali  che
          consentono  la  fruizione  del riposo settimanale in giorno
          diverso  dalla  domenica, nonche' le deroghe previste dalla
          legge 22 febbraio 1934, n. 370.
              5.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali  ovvero,  per i pubblici dipendenti, con
          decreto  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali,
          adottato  sentite  le organizzazioni sindacali nazionali di
          categoria comparativamente piu' rappresentative, nonche' le
          organizzazioni  nazionali  dei  datori  di  lavoro, saranno
          individuate  le  attivita' aventi le caratteristiche di cui
          al  comma 3,  che  non  siano  gia'  ricomprese nel decreto
          ministeriale  22 giugno  1935,  e  successive  modifiche  e
          integrazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 161
          del  12 luglio  1935,  nonche'  quelle  di  cui al comma 2,
          lettera d),  salve  le eccezioni di cui alle lettere a), b)
          e c).  Con  le  stesse  modalita'  il Ministro del lavoro e
          delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, provvede
          all'aggiornamento   e   alla  integrazione  delle  predette
          attivita'.  Nel caso di cui al comma 2, lettera d), e salve
          le    eccezioni    di   cui   alle   lettere a), b),   e c)
          l'integrazione avra' senz'altro luogo decorsi trenta giorni
          dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.".
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma 7,  del decreto-legge
          20 maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urgenti  a sostegno
          dell'occupazione),  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
              "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - (Omissis).
              7.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma 8,   nel   quale   confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.".
              - Il  testo  dell'art. 1, comma 1156, lettera g), della
          citata legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
              "1156.  A  carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui
          all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993,  n.  236,  si  provvede  ai  seguenti interventi, nei
          limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire
          in  via  definitiva con il decreto di cui al comma 1159 del
          presente articolo:
                a)-f) (omissis);
                g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con  proprio  decreto, dispone annualmente di una quota del
          Fondo   per   l'occupazione,   nei   limiti  delle  risorse
          disponibili  del Fondo medesimo, per interventi strutturali
          ed   innovativi  volti  a  migliorare  e  riqualificare  la
          capacita'  di  azione  istituzionale  e  l'informazione dei
          lavoratori  e  delle  lavoratrici  in  materia  di lotta al
          lavoro   sommerso   ed   irregolare,  promozione  di  nuova
          occupazione,  tutela  della  salute  e  della sicurezza dei
          lavoratori,  iniziative in materia di protezione sociale ed
          in  ogni  altro  settore  di  competenza  del Ministero del
          lavoro e della previdenza sociale.".