Art. 6
             Tessera di riconoscimento per il personale
            delle imprese appaltatrici e subappaltatrici

  1.  Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto
o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato
dall'impresa  appaltatrice  o  subappaltatrice  deve essere munito di
apposita   tessera   di   riconoscimento   corredata  di  fotografia,
contenente  le  Generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore
di  lavoro.  I  lavoratori  sono  tenuti  ad esporre detta tessera di
riconoscimento.  Tale  obbligo  grava  anche  in  capo  ai lavoratori
autonomi   che  esercitano  direttamente  la  propria  attivita'  nel
medesimo  luogo  di  lavoro,  i  quali  sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.
  2.  I  datori  di  lavoro  con  meno  di  dieci  dipendenti possono
assolvere  all'obbligo  di  cui  al  comma 1 mediante annotazione, su
apposito  registro  vidimato  dalla  direzione provinciale del lavoro
territorialmente  competente,  da  tenersi sul luogo di lavoro, degli
estremi  del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del
presente  comma,  nel computo delle unita' lavorative, si tiene conto
di  tutti  i  lavoratori  impiegati a prescindere dalla tipologia dei
rapporti  di  lavoro  instaurati,  ivi compresi quelli autonomi per i
quali si applicano le disposizioni di cui al comma I.
  3.  La  violazione  delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta
l'applicazione,   in   capo  al  datore  di  lavoro,  della  sanzione
amministrativa  da  euro  100  ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore  munito  della tessera di riconoscimento di cui al Comma 1
che  non provvede ad esporla e' punito con la sanzione amministrativa
da  euro  50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'
ammessa  la  procedura  di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
 
          Nota all'art. 6:
              - Per   il   testo  dell'art.  13  del  citato  decreto
          legislativo n. 124 del 2004, si vedano le note all'art. 4.