Art. 7
                  Poteri degli organismi paritetici

  1.  Gli  organismi  paritetici  di  cui all'articolo 20 del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi
di  lavoro  rientranti  nei  territori  e  nei comparti produttivi di
competenza  sopralluoghi  finalizzati a valutare l'applicazione delle
vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza  e tutela della salute sui
luoghi di lavoro.
  2.  Degli  esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata
la   competente   autorita'   di  coordinamento  delle  attivita'  di
vigilanza.
  3.  Gli  organismi  paritetici  possono  chiedere  alla  competente
autorita'  di coordinamento delle attivita' di' vigilanza di disporre
l'effettuazione  di  controlli  in  materia  di  sicurezza sul lavoro
mirati a specifiche situazioni.
 
          Nota all'art. 7:
              - Il  testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo
          n. 626 del 1994, e' il seguente:
              "Art.   20  (Organismi  paritetici).  -  1.  A  livello
          territoriale  sono  costituiti  organismi paritetici tra le
          organizzazioni   sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei
          lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di
          iniziative  formative  nei  confronti  dei lavoratori. Tali
          organismi  sono  inoltre  prima  istanza  di riferimento in
          merito  a  controversie sorte sull'applicazione dei diritti
          di  rappresentanza,  informazione  e  formazione,  previsti
          dalle norme vigenti.
              2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi
          bilaterali    o    partecipativi    previsti   da   accordi
          interconfederali,  di  categoria, nazionali, territoriali o
          aziendali.
              3.  Agli  effetti  dell'art. 10 del decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  gli organismi di cui al comma 1
          sono  parificati  alla rappresentanza indicata nel medesimo
          articolo.".