Art. 8 
Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12
                         aprile 2006, n. 163 
 
  1. All'articolo 86 del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  il  comma  3-bis   e'
sostituito dai seguenti: 
"3-bis.  Nella  predisposizione  delle  gare  di  appalto   e   nella
valutazione  dell'anomalia   delle   offerte   nelle   procedure   di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico
sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro  e  al  costo
relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato
e risultare congruo rispetto all'entita' e alle  caratteristiche  dei
lavori, dei `servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il
costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite  tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  sulla  base  dei
valori economici previsti dalla contrattazione  collettiva  stipulata
dai' sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme  in
materia  previdenziale  ed   assistenziale,   dei   diversi   settori
merceologici e delle differenti aree  territoriali.  In  mancanza  di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e'  determinato
in relazione al contratto collettivo del  settore  merceologico  piu'
vicino a quello preso in considerazione. 
3-ter. Il costo relativo alla  sicurezza  non  puo'  essere  comunque
soggetto a ribasso d'asta". 
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 86 del citato decreto
          legislativo  12 aprile  2006, n. 163, come modificato dalla
          presente legge:
              "Art.  86  (Criteri  di  individuazione  delle  offerte
          anormalmente  basse). - 1. Nei contratti di cui al presente
          codice,  quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
          prezzo  piu'  basso,  le  stazioni  appaltanti  valutano la
          congruita'  delle  offerte che presentano un ribasso pari o
          superiore  alla media aritmetica dei ribassi percentuali di
          tutte  le  offerte  ammesse,  con  esclusione del dieci per
          cento,  arrotondato  all'unita'  superiore, rispettivamente
          delle  offerte  di  maggior  ribasso  e  di quelle di minor
          ribasso,  incrementata  dello  scarto  medio aritmetico dei
          ribassi percentuali che superano la predetta media.
              2.  Nei  contratti di cui al presente codice, quando il
          criterio   di   aggiudicazione   e'   quello   dell'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa,  le  stazioni appaltanti
          valutano  la  congruita'  delle  offerte  in relazione alle
          quali  sia  i  punti  relativi  al prezzo, sia la somma dei
          punti  relativi  agli  altri  elementi di valutazione, sono
          entrambi   pari   o   superiori   ai   quattro  quinti  dei
          corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
              3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare
          la  congruita'  di  ogni  altra  offerta  che,  in  base ad
          elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
              3-bis.  Nella  predisposizione  delle gare di appalto e
          nella   valutazione   dell'anomalia   delle  offerte  nelle
          procedure  di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
          servizi  e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti
          a   valutare   che  il  valore  economico  sia  adeguato  e
          sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo
          relativo    alla    sicurezza,   il   quale   deve   essere
          specificamente    indicato  e  risultare  congruo  rispetto
          all'entita'  e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi
          o  delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del
          lavoro  e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
          dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, sulla
          base  dei  valori  economici  previsti dalla contrattazione
          collettiva  stipulata  dai  sindacati comparativamente piu'
          rappresentativi,  delle  norme  in materia previdenziale ed
          assistenziale,  dei  diversi  settori  merceologici e delle
          differenti  aree  territoriali.  In  mancanza  di contratto
          collettivo  applicabile, il costo del lavoro e' determinato
          in   relazione   al   contratto   collettivo   del  settore
          merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.
              3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non puo' essere
          comunque soggetto a ribasso d'asta.
              4.  Il  comma 1  non  si applica quando il numero delle
          offerte  ammesse  sia  inferiore  a  cinque. In tal caso le
          stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
              5.  Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione,
          delle  giustificazioni di cui all'art. 87, comma 2 relative
          alle  voci  di  prezzo  che  concorrono a formare l'importo
          complessivo  posto a base di gara. Il bando o la lettera di
          invito   precisano  le  modalita'  di  presentazione  delle
          giustificazioni.    Ove   l'esame   delle   giustificazioni
          richieste  e  prodotte  non  sia  sufficiente  ad escludere
          l'incongruita'   dell'offerta,   la   stazione   appaltante
          richiede    all'offerente    di   integrare   i   documenti
          giustificativi  procedendo ai sensi degli articoli 87 e 88.
          All'esclusione    potra'    provvedersi    solo   all'esito
          dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.".