Art. 9
       Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

  1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
"Art.  25-septies.  -  (Omicidio  colposo  e  lesioni colpose gravi o
gravissime,  commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e
sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione
ai  delitti  di  cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale,  commessi  con  violazione  delle  norme antinfortunistiche e
sulla  tutela  dell'igiene  e della salute sui lavoro, si applica una
sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.
2.  Nel  caso  di  condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si
applicano  le  sanzioni  interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".
 
          Nota all'art. 9:
              - Il   decreto   legislativo   8 giugno  2001,  n.  231
          (Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.