IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;
  Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  ed  in  particolare
l'articolo 1, commi 72 e 78;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
  Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge
4 giugno 2004, n. 143;
  Visto  il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento
delle  supplenze  al  personale  docente  e  educativo,  adottato con
decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;
  Considerata  la  necessita'  di  apportare modifiche e integrazioni
alle norme contenute nel predetto regolamento;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ed  il  relativo  nulla  osta  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi, reso
in data 1° giugno 2007;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
          Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze
  1.  Ai  sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio
1999,  n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia
stato  possibile  assegnare  alle  cattedre  e  ai  posti disponibili
personale  di  ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale
soprannumerario  in  utilizzazione  o,  comunque, a qualsiasi titolo,
personale di ruolo, si provvede con:
    a) supplenze  annuali  per  la  copertura  delle cattedre e posti
d'insegnamento  vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e
che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
    b) supplenze   temporanee   sino   al   termine  delle  attivita'
didattiche  per  la  copertura di cattedre e posti d'insegnamento non
vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al
termine  dell'anno  scolastico  e  per le ore di insegnamento che non
concorrano a costituire cattedre o posti orario;
    c) supplenze  temporanee  per  ogni altra necessita' di supplenza
diversa    dai    casi   precedenti,   secondo   quanto   specificato
all'articolo 7.
  2.  Per  l'attribuzione  delle  supplenze annuali e delle supplenze
temporanee  fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano
le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
  3.  Per  le  supplenze  temporanee  si utilizzano le graduatorie di
circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
  4.  Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali
che  non  concorrono  a  costituire  cattedre  o posti orario, si da'
luogo,  in  applicazione  del  comma 4  dell'articolo 22  della legge
finanziaria  28 dicembre  2001,  n.  448,  all'attribuzione,  con  il
consenso  degli  interessati,  dei  citati  spezzoni  ai  docenti  in
servizio  nella  scuola,  in possesso di specifica abilitazione, come
ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
  5.  In  caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2
o,  comunque,  in  carenza  di  aspiranti  interessati,  le  relative
supplenze  annuali  e  temporanee  fino  al  termine  delle attivita'
didattiche,  vengono  conferite dai dirigenti scolastici delle scuole
ove   si   verifica  la  disponibilita',  utilizzando  le  rispettive
graduatorie di circolo e di istituto.
  6.   Fatte   salve   le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4  del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto
2001,  n.  333,  l'individuazione del destinatario della supplenza e'
operata     dal     dirigente     dell'amministrazione     scolastica
territorialmente   competente   nel   caso   di  utilizzazione  delle
graduatorie  ad  esaurimento  e  dal dirigente scolastico nel caso di
utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
  7.  Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di
contratti  di  lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente
scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal
giorno dell'assunzione in servizio e termine:
    per le supplenze annuali il 31 agosto;
    per  le  supplenze  temporanee  fino  al  termine delle attivita'
didattiche,  il  giorno  annualmente indicato dal relativo calendario
scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
    per   le   supplenze  temporanee  l'ultimo  giorno  di  effettiva
permanenza delle esigenze di servizio.
  8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere
coperti,  in  nessun  caso,  a  norma dell'articolo 4, comma 4, della
legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
          124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale
          scolastico» e' il seguente:
              «Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
          e  dei  posti  di insegnamento che risultino effettivamente
          vacanti  e  disponibili entro la data del 31 dicembre e che
          rimangano    prevedibilmente   tali   per   l'intero   anno
          scolastico,  qualora  non  sia  possibile provvedere con il
          personale   docente  di  ruolo  delle  dotazioni  organiche
          provinciali  o  mediante  l'utilizzazione  del personale in
          soprannumero,  e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
          gia'  assegnato  a  qualsiasi titolo personale di ruolo, si
          provvede  mediante il conferimento di supplenze annuali, in
          attesa  dell'espletamento  delle  procedure concorsuali per
          l'assunzione di personale docente di ruolo.
              2.  Alla  copertura  delle  cattedre  e  dei  posti  di
          insegnamento   non   vacanti   che   si  rendano  di  fatto
          disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
          dell'anno  scolastico  si provvede mediante il conferimento
          di  supplenze  temporanee  fino  al termine delle attivita'
          didattiche.   Si  provvede  parimenti  al  conferimento  di
          supplenze   temporanee  fino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche  per  la copertura delle ore di insegnamento che
          non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
              3.  Nei  casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
          si provvede con supplenze temporanee.
              4.  I  posti  delle dotazioni organiche provinciali non
          possono  essere  coperti in nessun caso mediante assunzione
          di personale docente non di ruolo.
              5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
          prevista  dall'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, il Ministro della pubblica istruzione emana
          un  regolamento  per  la  disciplina del conferimento delle
          supplenze  annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
          cui ai commi seguenti.
              6.  Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
          supplenze   temporanee  sino  al  termine  delle  attivita'
          didattiche si utilizzano le graduatorie di cui all'art. 401
          del  testo  unico,  come sostituito dal comma 6 dell'art. 1
          della presente legge.
              7.  Per  il  conferimento delle supplenze temporanee di
          cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
          istituto.  I  criteri,  le  modalita'  e  i  termini per la
          formazione  di  tali graduatorie sono improntati a principi
          di   semplificazione  e  snellimento  delle  procedure  con
          riguardo  anche  all'onere di documentazione a carico degli
          aspiranti.
              8.  Coloro  i  quali  sono  inseriti  nelle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  dei  testo  unico, come
          sostituito  dal  comma 6  dell'art. 1 della presente legge,
          fatto  salvo  quanto  previsto dall'art. 40, comma 2, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
          alla  precedenza  assoluta nel conferimento delle supplenze
          temporanee  nelle  istituzioni  scolastiche  in  cui  hanno
          presentato   le  relative  domande.  Per  gli  istituti  di
          istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e'
          attribuita  limitatamente alle classi di concorso nella cui
          graduatoria permanente si e' inseriti.
              9.  I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
          l'accesso  all'insegnamento  nella  scuola elementare siano
          stati  inclusi  nella  graduatoria  di  merito  ed  abbiano
          superato   la   prova  facoltativa  di  accertamento  della
          conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
          precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
          titolari  provvedono all'insegnamento di una corrispondente
          lingua straniera.
              10.  Il  conferimento  delle  supplenze  temporanee  e'
          consentito  esclusivamente  per  il  periodo  di  effettiva
          permanenza   delle   esigenze   di  servizio.  La  relativa
          retribuzione  spetta  limitatamente  alla  durata effettiva
          delle supplenze medesime.
              11.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi si
          applicano  anche  al  personale  amministrativo, tecnico ed
          ausiliario  (ATA).  Per  il conferimento delle supplenze al
          personale  della  terza  qualifica  di  cui all'art. 51 del
          contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
          «Scuola»,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
          Gazzetta   Ufficiale   n.  207  del  5 settembre  1995,  si
          utilizzano  le  graduatorie  dei  concorsi  provinciali per
          titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi si
          applicano  altresi'  al  personale  docente  ed  ATA  delle
          accademie e dei conservatori.
              13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio
          di  musica  di  Bolzano, le norme particolari in materia di
          conferimento  delle  supplenze adottate in attuazione dello
          statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
              14.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
          cui  al  comma 5  sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
          522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.».
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi 3  e 4, della legge
          23 agosto    1988,    n.   400,   che   reca:   «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.», e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali Regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - Il   decreto   legislativo  16 aprile  1994,  n.  297
          recante:  «Approvazione  del testo unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole  di  ogni  ordine  e  grado.»,  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115 S.O.
              - Il  testo  dell'art.  1,  commi 72  e 78, della legge
          23 dicembre   1996,   n.   662   che   reca:   «Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica.», e' il seguente:
              «Art.   1  (Misure  in  materia  di  sanita',  pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza).
              (Omissis).
              72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico
          complessivo  fissato  al  comma 71,  determinano l'organico
          funzionale  di  ciascun  circolo  didattico in relazione al
          numero  degli  alunni,  alla  consistenza  delle classi, al
          sostegno   necessario   per   l'integrazione  degli  alunni
          portatori  di handicap, alla distribuzione delle scuole sul
          territorio  e  alle  relative  situazioni socio-ambientali,
          nonche'  alla  diffusione  dell'insegnamento  della  lingua
          straniera  e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno
          espresse  dall'utenza.  E'  garantita  la  continuita'  del
          sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalita'
          sararnno  definite  previa  contrattazione  decentrata, ove
          prevista.  Gli  organi  competenti, sulla base dei principi
          generali  di cui all'art. 128 del testo unico approvato con
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel
          limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le
          esigenze     inerenti    l'organizzazione    dell'attivita'
          didattica,   ivi   compresi   l'insegnamento  della  lingua
          straniera,  il  tempo  pieno  e,  quando sia necessario, la
          sostituzione  dei docenti assenti per periodi non superiori
          a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.
          E'  abrogato  il  comma  5  dell'art.  131  del Testo unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
              «78.  I  capi  di istituto sono autorizzati a ricorrere
          alle   supplenze   brevi  e  saltuarie  solo  per  i  tempi
          strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico
          e  dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
          flessibilita'  dell'organizzazione  dell'orario  didattico,
          alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in
          servizio   nella   medesima   istituzione   scolastica.  Le
          eventuali  economie di gestione realizzate a fine esercizio
          in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili
          nel   successivo   esercizio  per  soddisfare  esigenze  di
          funzionamento  amministrativo  e  didattico e per eventuali
          esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.».
              -  Il  testo  degli  articoli 14  e  15 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che reca:
          «Regolamento  recante  norme  in materia di autonomia delle
          istituzioni  scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.», e' il seguente:
              «Art.  14  (Attribuzione  di  funzioni alle istituzioni
          scolastiche).  1.  A  decorrere  dal 1° settembre 2000 alle
          istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gia' di
          competenza   dell'amministrazione   centrale  e  periferica
          relative  alla  carriera  scolastica  e al rapporto con gli
          alunni,  all'amministrazione e alla gestione del patrimonio
          e  delle  risorse  e  allo stato giuridico ed economico del
          personale  non  riservate,  in  base all'art. 15 o ad altre
          specifiche  disposizioni,  all'amministrazione  centrale  e
          periferica.  Per  l'esercizio  delle funzioni connesse alle
          competenze  escluse  di  cui  all'art. 15 e a quelle di cui
          all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          le    istituzioni   scolastiche   utilizzano   il   sistema
          informativo   del   Ministero  della  pubblica  istruzione.
          Restano   ferme   le  attribuzioni  gia'  rientranti  nella
          competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
          presente regolamento.
              2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
          a  tutti  gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
          degli   alunni   e   disciplinano,   nel   rispetto   della
          legislazione  vigente,  le  iscrizioni,  le  frequenze,  le
          certificazioni,   la  documentazione,  la  valutazione,  il
          riconoscimento  degli studi compiuti in Italia e all'estero
          ai   fini  della  prosecuzione  degli  studi  medesimi,  la
          valutazione    dei   crediti   e   debiti   formativi,   la
          partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
          realizzazione  di  scambi educativi internazionali. A norma
          dell'art.  4  del  regolamento  recante  lo  Statuto  delle
          studentesse  e  degli  studenti  della  scuola  secondaria,
          approvato  con  decreto  dei  Presidente  della  Repubblica
          24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano
          il regolamento di disciplina degli alunni.
              3.   Per   quanto   attiene  all'amministrazione,  alla
          gestione  del  bilancio  e  dei  beni  e  alle modalita' di
          definizione  e  di  stipula  dei  contratti  di prestazione
          d'opera di cui all'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre
          1997,  n.  449,  le  istituzioni  scolastiche provvedono in
          conformita'   a   quanto   stabilito   dal  regolamento  di
          contabilita'  di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge
          15 marzo 1997, n. 59, che puo' contenere deroghe alle norme
          vigenti   in  materia  di  contabilita'  dello  Stato,  nel
          rispetto   dei   principi   di  universalita',  unicita'  e
          veridicita'  della  gestione e dell'equilibrio finanziario.
          Tale regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della
          capacita'  negoziale  e ogni adempimento contabile relativo
          allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche'
          modalita'  e  procedure  per il controllo dei bilanci della
          gestione e dei costi.
              4.  Le  istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
          amministrativi  e contabili tenendo conto del nuovo assetto
          istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti
          ad  esse  affidati,  per  garantire  all'utenza un efficace
          servizio.   Assicurano   comunque  modalita'  organizzative
          particolari  per  le  scuole  articolate  in  piu' sedi. Le
          istituzioni  scolastiche  concorrono,  altresi',  anche con
          iniziative    autonome,   alla   specifica   formazione   e
          aggiornamento   culturale   e  professionale  del  relativo
          personale  per  corrispondere  alle  esigenze derivanti dal
          presente regolamento.
              5.   Alle   istituzioni   scolastiche  sono  attribuite
          competenze  in  materia di articolazione territoriale della
          scuola.  Tali  competenze sono esercitate a norma dell'art.
          4,  comma 2,  del  regolamento  approvato  con  decreto del
          Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
              6.   Sono   abolite   tutte   le  autorizzazioni  e  le
          approvazioni   concernenti   le  funzioni  attribuite  alle
          istituzioni   scolastiche,   fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art.  15.  Ove  allo  scadere  del  termine  di cui ai
          comma 1  non  sia  stato  ancora adottato il regolamento di
          contabilita'  di  cui  al  comma 3,  nelle  more  della sua
          adozione   alle   istituzioni   scolastiche   seguitano  ad
          applicarsi  gli  articoli 26,  27,  28 e 29 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
              7.   I   provvedimenti   adottati   dalle   istituzioni
          scolastiche,  fatte  salve  le  specifiche  disposizioni in
          materia  di  disciplina  del  personale  e  degli studenti,
          divengono definitivi il qindicesimo giorno dalla data della
          loro  pubblicazione  nell'albo  della  scuola.  Entro  tale
          termine,  chiunque  abbia  interesse  puo' proporre reclamo
          all'organo  che  ha  adottato l'atto, che deve pronunciarsi
          sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
          quale   l'atto   diviene  definitivo.  Gli  atti  divengono
          altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
              7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
          rappresentanza  e  la  difesa  nei giudizi attivi e passivi
          davanti  le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le
          giurisdizioni   amministrative   e  speciali  di  tutte  le
          istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita l'autonomia
          e  la  personalita'  giuridica  a  norma dell'art. 21 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.».
              «Art.  15  (Competenze  escluse).  -  1.  Sono  escluse
          dall'attribuzione  alle istituzioni scolastiche le seguenti
          funzioni  in  materia  di  personale,  il  cui esercizio e'
          legato  ad  un  ambito territoriale piu' ampio di quello di
          competenza   della  singola  istituzione,  ovvero  richiede
          garanzie   particolari   in  relazione  alla  tutela  della
          liberta' di insegnamento:
                a) formazione  delle  graduatorie permanenti riferite
          ad  ambiti  territoriali piu' vasti di quelli della singola
          istituzione scolastica;
                b) reclutamento      del      personale      docente,
          amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro
          a tempo indeterminato;
                c) mobilita'  esterna  alle istituzioni scolastiche e
          utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale
          di istituto;
                d) autorizzazioni  per utilizzazioni ed esoneri per i
          quali  sia  previsto  un  contingente  nazionale;  comandi,
          utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
                e) riconoscimento  di  titoli di studio esteri, fatto
          salvo quanto previsto nell'art. 14, comma 2.
              2.  Resta  ferma  la  normativa  vigente  in materia di
          provvedimenti  disciplinari  nei  confronti  del  personale
          docente, amministrativo, tecnico e ausiliario».
              - Il  decreto-legge  7 aprile  2004,  n. 97, convertito
          dalla  legge  4 giugno  2004,  n. 143 recante «Disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico  2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato
          e di Universita», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
          aprile 2004, n. 88.
              - Il   decreto  ministeriale  25 maggio  2000,  n.  201
          recante  «Regolamento  recante  norme  sulle  modalita'  di
          conferimento   delle  supplenze  al  personale  docente  ed
          educativo  ai  sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999,
          n.  124»,  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio
          2000, n. 168.
              -   Il   testo  dell'art.  1,  comma 605,  della  legge
          27 dicembre  2006, n. 296 che recante: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007)», e' il seguente:
              «605.  Per  meglio  qualificare  il ruolo e l'attivita'
          dell'amministrazione   scolastica   attraverso   misure   e
          investimenti,   anche   di   carattere   strutturale,   che
          consentano  il  razionale  utilizzo  della  spesa  e  diano
          maggiore     efficacia    ed    efficienza    ai    sistema
          dell'istruzione,  con uno o piu' decreti del Ministro della
          pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
                a) nel   rispetto   della   normativa   vigente,   la
          revisione,  a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
          criteri  e  dei parametri per la formazione delle classi al
          fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
          e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
          attribuire  ai  dirigenti  responsabili,  articolati  per i
          diversi  ordini  e  gradi  di  scuola  e le diverse realta'
          territoriali,  in  modo  da  incrementare  il  valore medio
          nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
          altresi',   alla  revisione  dei  criteri  e  parametri  di
          riferimento   ai   fini  della  riduzione  della  dotazione
          organica   del   personale   amministrativo,   tecnico   ed
          ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
          prevenzione  e  al  contrasto  degli  insuccessi scolastici
          attraverso  la  flessibilita' e l'individualizzazione della
          didattica,  anche  al  fine  di  ridurre  il fenomeno delle
          ripetenze;
                b) il  perseguimento  della sostituzione del criterio
          previsto  dall'art.  40,  comma 3,  della legge 27 dicembre
          1997,    n.   449,   con   l'individuazione   di   organici
          corrispondenti  alle  effettive  esigenze rilevate, tramite
          una  stretta  collaborazione tra regioni, uffici scolastici
          regionali,   aziende   sanitarie   locali   e   istituzioni
          scolastiche,  attraverso  certificazioni  idonee a definire
          appropriati interventi formativi;
                c) la   definizione   di   un   piano  triennale  per
          l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
          gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
          il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  con  la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione  pubblica,  circa  la  concreta fattibilita' dello
          stesso,  per  complessive  150.000  unita', al fine di dare
          adeguata  soluzione al fenomeno del precariato storico e di
          evitarne  la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
          funzionali  gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
          ad  abbassare  l'eta'  media del personale docente. Analogo
          piano  di  assunzioni  a tempo indeterminato e' predisposto
          per  il  personale  amministrativo,  tecnico  ed ausiliario
          (ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in
          attuazione  dei  piani  di  cui  alla presente lettera sono
          conferite nei rispetto dei regime autorizzatorio in materia
          di  assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre  1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
          del  piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
          realizza  un'attivita'  di  monitoraggio sui cui risultati,
          entro  diciotto  mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  riferisce  alle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  anche al fine di individuare nuove modalita'
          di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
          attuali  sistemi  di  reclutamento  del  personale docente,
          nonche'  di  verificare,  ai fine della gestione della fase
          transitoria,   l'opportunita'   di  procedere  a  eventuali
          adattamenti  in  relazione  a  quanto  previsto nei periodi
          successivi.  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente  legge  le  graduatorie  permanenti di' cui
          all'art.   1   del  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
          n.  143,  sono  trasformate  in graduatorie ad esaurimento.
          Sono  fatti  salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
          da  effettuare  per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
          in   possesso   di   abilitazione,   e   con   riserva  del
          conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
          frequentano,  alla data di entrata in vigore della presente
          legge,  i  corsi  abilitanti  speciali indetti ai sensi dei
          predetto  decreto-legge  n.  97 dei 2004, i corsi presso le
          scuole   di  specializzazione  all'insegnamento  secondario
          (SISS),  i corsi biennali accademici di' secondo livello ad
          indirizzo  didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
          musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
          in  Scienza  della formazione primaria. La predetta riserva
          si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del titolo di
          abilitazione.  Con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  sentito  il Consiglio nazionale della pubblica
          istruzione   (CNPI),  e'  successivamente  disciplinata  la
          valutazione  dei  titoli  e dei servizi dei docenti inclusi
          nelle  predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
          futuri  concorsi  per  esami e titoli. In correlazione alla
          predisposizione   del   piano   per  l'assunzione  a  tempo
          indeterminato  per  il  personale  docente  previsto  dalla
          presente  lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
          2007  la  disposizione  di  cui  al punto B.3), lettera h),
          della   tabella  di  valutazione  dei  titoli  allegata  al
          decreto-legge   7 aprile   2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
          salva  la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
          anteriormente  alla  predetta  data. Ai docenti in possesso
          dell'abilitazione  in educazione musicale, conseguita entro
          la  data  di  scadenza  dei  termini per l'inclusione nelle
          graduatorie  permanenti per il biennio 2005/2006-2006'2007,
          privi  del  requisito di servizio di insegnamento che, alla
          data  di  entrata  in  vigore della legge 3 maggio 1999, n.
          124,  erano  inseriti  negli elenchi compilati ai sensi del
          decreto  del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
          1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del
          3 maggio  1996,  e'  riconosciuto il diritto all'iscrizione
          nel  secondo  scaglione  delle  graduatorie  permanenti  di
          strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
          comma 2-bis,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n.  255,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n.  333.  Sono  comunque  fatte salve le assunzioni a tempo
          indeterminato  gia'  effettuate  su  posti  della  medesima
          classe  di'  concorso.  Sui  posti  vacanti  e  disponibili
          relativi   agli  anni  scolastici  2007/2008,  2008/2009  e
          2009/2010,  una  volta  completate  le  nomine  di  cui  al
          comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
          partecipato   alle   prove   concorsuali   della  procedura
          riservata  bandita  con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione   3 ottobre   2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
          abbiano   completato   la  relativa  procedura  concorsuale
          riservata,  alla  quale  siano  stati  ammessi  per effetto
          dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
          idonei  e  non  nominati  in  relazione al numero dei posti
          previsti  dal bando. Successivamente si procede alla nomina
          dei   candidati   che   abbiano   partecipato   alle  prove
          concorsuali  delle  procedure riservate bandite con decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002,  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
          con  il  predetto  decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
          abbiano  superato  i  colloquio  di  ammissione ai corsi di
          formazione  previsti  dalle  medesime  procedure, ma non si
          siano  utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
          la  partecipazione  agli  stessi corsi di formazione. Detti
          candidati  possono  partecipare  a  domanda  ad un apposito
          periodo  di  formazione  e sono ammessi a completare l'iter
          concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
          bandi,  inserendosi  nelle  rispettive graduatorie dopo gli
          ultimi  graduati.  L'onere  relativo al corso di formazione
          previsto  dal  precedente periodo deve essere sostenuto nei
          limiti  degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
          fermo  restando  il  regime  autorizzatorio  in  materia di
          assunzioni  di  cui  all'art.  39, comma 3-bis, della legge
          27 dicembre  1997,  n. 449, sono conferite secondo l'ordine
          di  indizione  delle  medesime procedure concorsuali. Nella
          graduatoria  dei  concorso riservato indetto con il decreto
          dirigenziale  17 dicembre  2002  sono,  altresi', inseriti,
          ulteriormente   in   coda,  coloro  che  hanno  frequentato
          nell'ambito   della   medesima   procedura   il   corso  di
          formazione,  superando  il  successivo esame finale, ma che
          risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
          di presidenza;
                d) l'attivazione,   presso   gli   uffici  scolastici
          provinciali,  di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
          competenze  dell'autonomia  scolastica  relativamente  alle
          supplenze   brevi,   con   l'obiettivo  di  ricondurre  gli
          scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
          nazionali;
                e) ai   fini  della  compiuta  attuazione  di  quanto
          previsto  dall'art.  1,  comma 128, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
          per  i  docenti  della scuola primaria, da realizzare negli
          anni  scolastici  2007/2008  e  2008/2009,  finalizzato  al
          conseguimento     delle     competenze    necessarie    per
          l'insegnamento  della  lingua  inglese. A tale fine, per un
          rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
          formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
          in presenza;
                f) il   miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia
          degli  attuali  ordinamenti  dell'istruzione  professionale
          anche   attraverso  la  riduzione,  a  decorrere  dall'anno
          scolastico  2007/2008,  dei carichi orari settimanali delle
          lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
          elevata  professionalizzazione e di funzionale collegamento
          con il territorio».
              - Per  il  testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999,
          n. 124 si vedano le note alle premesse.
              -   Il   testo  dell'art.  22,  comma  4,  della  legge
          28 dicembre  2001,  n  448  che  reca: «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002)», e' il seguente:
              «Art.  22  (Disposizioni  in  materia di organizzazione
          scolastica). - (Omissis);
              4.  Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro definito dai
          contratti   collettivi   vigenti,  i  dirigenti  scolastici
          attribuiscono   ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione
          scolastica,  prioritariamente  e  con  il loro consenso, le
          frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
          ore  aggiuntive  di  insegnamento  oltre l'orario d'obbligo
          fino ad un massimo di 24 ore settimanali».
              -  Il  testo  dell'art.  4  del decreto-legge 31 luglio
          2001,  n 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333
          che  reca:  «Conversione  in  legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  3 luglio  2001, n. 255, recante disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico 2001-2002», e' il seguente:
              «Art.   4   (Accelerazione   di  procedure).  -  1.  Le
          assunzioni   a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti  di
          utilizzazione,   di  assegnazione  provvisoria  e  comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
          devono  essere  completati  entro  il  31 luglio di ciascun
          anno.  I  contratti  a  tempo  indeterminato  stipulati dai
          dirigenti   territorialmente   competenti  dopo  tale  data
          comportano  il differimento delle assunzioni in servizio al
          i» settembre   dell'anno  successivo,  fermi  restando  gli
          effetti   giuridici  dall'inizio  dell'anno  scolastico  di
          conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
          del  31 luglio  devono  essere  conferiti  gli incarichi di
          presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
          data  i  dirigenti  territorialmente  competenti  procedono
          altresi'  alle  nomine  dei  supplenti  annuali,  e fino al
          termine    dell'attivita'    didattica    attingendo   alle
          graduatorie permanenti provinciali.
              2.  Decorso  il  termine  del  31  luglio,  i dirigenti
          scolastici  provvedono  alle nomine dei supplenti annuali e
          fino  al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
          graduatorie  permanenti provinciali. Per le nomine relative
          alle  supplenze  brevi  e  saltuarie,  di  cui  all'art. 4,
          comma 3,  della  legge  3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
          utilizza  le  graduatorie  di istituto, predisposte, per la
          prima  fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
          le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
              3.   Limitatamente  all'anno  scolastico  2001/2002  il
          termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
          Il  termine  di  cui  all'art.  3,  comma 3,  e' fissato ai
          31 luglio  2001.  Il termine di cui all'art. 3, comma 3, e'
          fissato al 31 luglio 2001».