Art. 3.
         Conferimento delle supplenze a livello provinciale
  1.  Al  fine  di  garantire  il  regolare  e  ordinato inizio delle
lezioni,  le  operazioni  di  conferimento  delle supplenze annuali o
delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche
sono    disposte    annualmente    assicurando   preventivamente   la
pubblicizzazione  nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio
scolastico provinciale:
    del  quadro  definito  ed  esaustivo delle disponibilita' e delle
relative sedi cui si riferiscono;
    del calendario delle convocazioni.
Nel  corso  delle  attivita'  di  attribuzione  delle  supplenze, dei
predetti   dati   viene   pubblicizzata  ulteriormente  una  versione
aggiornata  in  tempo  reale  che  tenga  conto delle operazioni gia'
effettuate.
  2.  Hanno  titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione
scritta   della   relativa  proposta  di  assunzione  gli  aspiranti,
utilmente  collocati  in  graduatoria,  presenti  alla  convocazione,
personalmente  o  tramite  persona  munita di specifica delega, e gli
aspiranti  che  abbiano  fatto  pervenire, nei tempi previsti, delega
preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni
in  questione.  Non  hanno  titolo  a  conseguire  le  supplenze  gli
aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano
giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
  3.  I  posti  di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del
prescritto  titolo  di  specializzazione  con priorita' rispetto alle
altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
  4.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  al successivo comma 5,
l'accettazione  in  forma  scritta e priva di riserve, da parte degli
aspiranti  a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende
le   operazioni   di   conferimento   di  supplenza  non  soggette  a
rifacimento.   Le   disponibilita'   successive   che  si  vengono  a
determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori
fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti
che  abbiano  tuttora  titolo  al  completamento  d'orario secondo le
disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i
possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti
che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.
Gli  aspiranti  che  abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione
non  hanno  piu'  titolo  ad  ulteriori  proposte  di  supplenze  per
disponibilita' sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
  5.  Durante  il  periodo  occorrente  per  il  completamento  delle
operazioni   ed  esclusivamente  prima  della  stipula  dei  relativi
contratti,  e'  ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per
supplenza  temporanea  sino ai termine delle attivita' didattiche per
l'accettazione  successiva  di  supplenza  annuale  per il medesimo o
diverso insegnamento.