Art. 4.
Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro
                    nello stesso anno scolastico
  1.  L'aspirante  cui  viene  conferita, in caso di assenza di posti
interi,  una  supplenza  ad  orario  non  intero,  anche  nei casi di
attribuzione  di  supplenze  con  orario ridotto in conseguenza della
costituzione  di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di
ruolo,  conserva  titolo,  in relazione alle utili posizioni occupate
nelle  varie  graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento
d'orario,  esclusivamente  nell'ambito di una sola provincia, fino al
raggiungimento  dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per
il   corrispondente  personale  di  ruolo.  Tale  completamento  puo'
attuarsi  anche  mediante  il  frazionamento  orario  delle  relative
disponibilita',    salvaguardando    in    ogni    caso    l'unicita'
dell'insegnamento nella classe e nelle attivita' di sostegno.
  2.  Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile con
piu'   rapporti   di  lavoro  a  tempo  determinato  da  svolgere  in
contemporaneita'  esclusivamente  per  insegnamenti appartenenti alla
medesima  tipologia,  per  i  quali  risulti  omogenea la prestazione
dell'orario    obbligatorio   di   insegnamento   prevista   per   il
corrispondente  personale  di  ruolo.  Per il personale docente della
scuola  secondaria  il  completamento  dell'orario  di  cattedra puo'
realizzarsi  per  tutte  le  classi  di concorso, sia di primo che di
secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di
concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con
il  limite  rispettivo  di massimo tre sedi scolastiche e massimo due
comuni,  tenendo  presente il criterio della facile raggiungibilita'.
Il completamento d'orario puo' realizzarsi, alle condizioni predette,
anche  tra  scuole  statali e non statali con rispettiva ripartizione
dei relativi oneri.
  3.  Fatte  salve  le  ipotesi  di cumulabilita' di piu' rapporti di
lavoro  contemporanei  specificate  nei  commi precedenti,  le  varie
tipologie  di  prestazioni  di  lavoro  previste nelle scuole possono
essere  prestate  nel corso del medesimo anno scolastico, purche' non
svolte in contemporaneita'.