Art. 6.
                         Elenchi di sostegno
  1.  Per  le  disponibilita' di posti per le attivita' didattiche di
sostegno  ad  alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e
dell'udito  si  da'  luogo  alla costituzione, per tutti gli ordini e
gradi  di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso
gli   aspiranti   che   siano  in  possesso  del  titolo  valido  per
l'insegnamento   di   materie   comuni  e  del  correlato  titolo  di
specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. Detti elenchi
sono  suddivisi  secondo la medesima articolazione in fasce di cui al
precedente  articolo 5,  comma 3; per la scuola secondaria di secondo
grado  vengono  disposti  elenchi  distinti  per  ciascuna delle aree
disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti.
Gli  aspiranti  sono  inclusi  negli elenchi di sostegno della scuola
dell'infanzia  e  della  scuola primaria con la medesima posizione di
fascia   e  correlato  punteggio  con  cui  risultano  inclusi  nella
rispettiva graduatoria.
Gli  aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo
grado  in  base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano
in  una  qualsiasi  graduatoria  di  scuola  media  e  col  punteggio
correlato a tale graduatoria.
Gli  aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria
di  secondo  grado  in  base  alla  migliore collocazione di fascia e
correlato  punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di
scuola  secondaria  di  secondo  grado  riferibile alla medesima area
disciplinare.
  2. Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e
grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno,
prima  di  assegnare  i  posti stessi ad aspiranti privi di titolo di
specializzazione,  le  relative  supplenze vengono conferite, secondo
modalita'  annualmente  definite  con  provvedimento ministeriale, ad
aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque
in  possesso  del  predetto  titolo  di  specializzazione,  anche  se
conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli
elenchi medesimi.
  3.  Nella  scuola  secondaria di secondo grado, l'esaurimento dello
specifico  elenco  dell'area  disciplinare  su  cui debba disporsi la
nomina,   individuata  secondo  la  normativa  vigente,  comporta  il
conferimento  del  posto  tramite  lo  scorrimento  incrociato  degli
elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.