Art. 8.
Effetti  del  mancato  perfezionamento  e  risoluzione anticipata del
                         rapporto di lavoro
  1.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui ai commi 2 e 3, l'esito
negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i
seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:
    a)   supplenze   conferite   sulla   base  delle  graduatorie  ad
esaurimento:
      1. la  rinuncia  ad una proposta di assunzione o l'assenza alla
convocazione  comportano  la perdita della possibilita' di conseguire
supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo
insegnamento;
      2. la  mancata  assunzione  di  servizio  dopo  l'accettazione,
attuatasi  anche  mediante  la  presentazione  preventiva  di delega,
comporta  la  perdita della possibilita' di conseguire supplenze, sia
sulla  base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo
e di istituto, per il medesimo insegnamento;
      3. l'abbandono   del   servizio   comporta   la  perdita  della
possibilita'   di   conseguire   supplenze,   sia  sulla  base  delle
graduatorie  ad  esaurimento  che di quelle di circolo e di istituto,
per tutte le graduatorie di insegnamento;
    b)  supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e
di istituto:
      1) la  rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga
o  conferma  ripetuta  per  due volte nella medesima scuola comporta,
esclusivamente  per  gli  aspiranti  totalmente inoccupati al momento
dell'offerta  di  supplenza,  la  collocazione  in coda alla relativa
graduatoria di terza fascia;
      2) la   mancata  assunzione  in  servizio  dopo  l'accettazione
comporta la perdita della possibilita' di conseguire supplenze per il
medesimo  insegnamento  in tutte le scuole in cui si e' inclusi nelle
relative graduatorie;
      3) l'abbandono   del   servizio   comporta   la  perdita  della
possibilita'  di  conseguire  supplenze,  conferite  sulla base delle
graduatorie  di  circolo  e  di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento;
    c)  supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e
primaria:
      1) la  mancata  accettazione  di  una  proposta  di  assunzione
formulata  secondo  le  specifiche  modalita'  stabilite con apposito
provvedimento  ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante,
relativamente  alla  scuola  interessata,  dall'elenco  di coloro che
devono  essere  interpellati  con  priorita'  per  tali  tipologie di
supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica
solo    agli   aspiranti   che   abbiano   esplicitamente   richiesto
l'attribuzione  di  tale  tipologie  di  supplenze  e  che,  all'atto
dell'interpello,   risultino   non  titolari  di  altro  rapporto  di
supplenza  o non aver gia' fornito accettazione per altra proposta di
assunzione;  per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al
completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;
      2) la   mancata  assunzione  in  servizio  dopo  l'accettazione
comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
      3) l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di
cui al punto b/3.
  2.  Il  personale  che  non  sia  gia' in servizio per supplenze di
durata  sino  al  termine  delle  lezioni  od  oltre ha facolta', nel
periodo  dell'anno  scolastico  che  va  fino  al  30  di  aprile, di
risolvere   anticipatamente   il   proprio  rapporto  di  lavoro  per
accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
  3.  Il  personale  in  servizio  per supplenza conferita sulla base
delle  graduatorie  di istituto ha comunque facolta' di lasciare tale
supplenza   per   accettarne   altra   attribuita  sulla  base  delle
graduatorie ad esaurimento.
  4.  Le  sanzioni  di  cui  al  comma 1  non  si applicano o vengono
revocate  ove  i  previsti  comportamenti sanzionabili siano dovuti a
giustificati  motivi  suffragati  da  obiettiva documentazione da far
pervenire alla scuola.