IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

  Visto l'articolo 34 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623
e 624;
  Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
  Visto  il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13,
comma 3 e articolo 14, comma 2;
  Visto  il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12,
comma 5;
  Visto  il  decreto-legge  31 gennaio  2007,  n.  7, convertito, con
modificazione,   dalla  legge  2 aprile  2007,  n.  40,  articolo 13,
comma 1-ter;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  recante  «Norme  in  materia  di  autonomia  delle  istituzioni
scolastiche»;
  Visto  il  decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno
2006, n. 47;
  Visto  l'accordo  quadro  in sede di Conferenza unificata 19 giugno
2003;
  Visto  l'accordo  in  sede  di  Conferenza  Stato  regioni province
autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
  Vista  la  raccomandazione  del  Parlamento europeo e dei Consiglio
18 dicembre  2006  relativa  a  competenze chiave per l'apprendimento
permanente;
  Visto  il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;
  Ritenuto  necessario  ed  urgente  dare  attuazione  all'obbligo di
istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006,
a  partire  dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via
sperimentale,  dei  saperi  e delle competenze previsti dai curricoli
relativi  ai  primi  due anni degli istituti di istruzione secondaria
superiore  e  che  le  relative  indicazioni, in prima attuazione, si
applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
    Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1,  comma  624,  le  indicazioni  relative  a  tali saperi e
competenze  riguardano  anche i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione  professionale  di  cui  all'Accordo  quadro  in  sede  di
Conferenza unificata 19 giugno 2003;
  Considerata   la   necessita'   di   verificare   e   valutare   la
sperimentazione  dei  predetti  saperi  e  competenze  per  una  loro
definitiva  applicazione  attraverso un organico coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche nella loro autonomia;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione  consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio
2007;
  Considerato  che  il  testo  del  provvedimento  tiene  conto delle
osservazioni  formulate  nel  citato  parere  del Consiglio di Stato,
ritenendo  comunque  opportuno  richiamare,  in  modo  coordinato, il
quadro  normativo  derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge
27 dicembre  2006,  n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia
di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e  il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e
legislativi  della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data
20 agosto 2007;

                             A d o t t a

il  seguente  regolamento  relativo  all'obbligo di istruzione di cui
alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:

                               Art. 1.
               Adempimento dell'obbligo di istruzione

  1.  L'istruzione  obbligatoria e' impartita per almeno dieci anni e
si   realizza   secondo   le  disposizioni  indicate  all'articolo 1,
comma 622,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e,  in  prima
attuazione,  per  gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con
riferimento  ai  percorsi  sperimentali  di  istruzione  e formazione
professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
  2.  L'adempimento  dell'obbligo  di  istruzione  e'  finalizzato al
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di  una  qualifica  professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo  anno di eta', con il conseguimento dei quali si assolve
il  diritto/dovere  di  cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
76.
  3.  L'obbligo  di  istruzione di cui al presente articolo decorre a
partire   dall'anno   scolastico   2007/2008  per  coloro  che  hanno
conseguito  il  titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno
scolastico 2006/2007.
  4.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, sono fatte salve le particolari
disposizioni  previste  per  la  provincia  di  Bolzano  dalla  legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note al preambolo:

              - Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione:
              «Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
              L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
          e' obbligatoria e gratuita.
              I  capaci  e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
              La  Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
          di  studio  assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
          devono essere attribuite per concorso».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge   23  agosto  1988,  n.  400,  che  reca:  disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
          «Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, commi 622, 623 e
          624,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  recante:
          disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
              «622. L'istruzione  impartita  per almeno dieci anni e'
          obbligatoria    ed   e'   finalizzata   a   consentire   il
          conseguimento  di  un titolo di studio di scuola secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale  entro  il  diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a  sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del   decreto   legislativo   17   ottobre  2005,  n.  226.
          L'adempimento  dell'obbligo  di istruzione deve consentire,
          una  volta  conseguito  il  titolo di studio conclusivo del
          primo  ciclo,  l'acquisizione dei saperi e delle competenze
          previste  dai  curricula  relativi  ai primi due anni degli
          istituti  di istruzione secondaria superiore, sulla base di
          un   apposito   regolamento  adottato  dal  Ministro  della
          pubblica  istruzione  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi
          di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti
          curricula, possono essere concordati tra il Ministero della
          pubblica   istruzione  e  le  singole  regioni  percorsi  e
          progetti  che,  fatta  salva  l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche,  siano  in grado di prevenire e contrastare la
          dispersione  e  di  favorire  il successo nell'assolvimento
          dell'obbligo  di  istruzione.  Le  strutture  formative che
          concorrono  alla  realizzazione  dei  predetti  percorsi  e
          progetti  devono  essere  inserite  in  un  apposito elenco
          predisposto   con   decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione.  Il  predetto  decreto e' redatto sulla base di
          criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
          statuto  speciale  e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano,  in  conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle
          relative   norme   di   attuazione,   nonche'   alla  legge
          costituzionale   18  ottobre  2001,  n.  3.  L'innalzamento
          dell'obbligo  di  istruzione  decorre  dall'anno scolastico
          2007/2008.».
              «623. Nella  provincia autonoma di Bolzano, considerato
          il  suo particolare sistema della formazione professionale,
          l'ultimo  anno dell'obbligo scolastico di cui ai precedente
          comma puo'  essere  speso  anche nelle scuole professionali
          provinciali   in   abbinamento   con   adeguate   forme  di
          apprendistato.».
              «624.  Fino  alla messa a regime di quanto previsto dal
          comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione
          e  formazione  professionale di cui all'art. 28 del decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n. 226. Restano, pertanto,
          confermati   i   finanziamenti  destinati  dalla  normativa
          vigente  alla  realizzazione  dei  predetti percorsi. Dette
          risorse  per  una  quota  non superiore al 3 per cento sono
          destinate  alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
          monitoraggio  e la valutazione. Le strutture che realizzano
          tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei
          criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro
          della  pubblica  istruzione di concerto con il Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale, previa intesa con la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
              - Il  decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
          «Definizione   delle   norme  generali  sul  diritto-dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione,  a  norma dell'art. 2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53».
              - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3 e dell'art.
          14,  comma  2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
          59, recante: definizione delle norme generali relative alla
          scuola  dell'infanzia  e  al primo ciclo dell'istruzione, a
          norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
              «Art. 13 (Scuola primaria). - 1.-2. (Omissis).
              3.  Al  fine  di  armonizzare  il  passaggio  al  nuovo
          ordinamento,  l'avvio  del  primo  ciclo  di  istruzione ha
          carattere  di gradualita'. Fino all'emanazione del relativo
          regolamento  governativo,  si  adotta,  in via transitoria,
          l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato
          nell'allegato  B, facendo riferimento al profilo educativo,
          culturale e professionale individuato nell'allegato D.».
              «Art.  14  (Scuola  secondaria  di  primo  grado). - 1.
          (Omissis).
              2.   Fino   all'emanazione   del  relativo  regolamento
          governativo,  si  adotta,  in  via  transitoria,  l'assetto
          pedagogico,    didattico    e   organizzativo   individuato
          nell'allegato  C,  facendo riferimento al profilo educativo
          culturale e professionale individuato nell'allegato D.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  5, del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo   ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
          formazione,  a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
          n. 53:
              «5.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da adottare a norma
          dell'art.  117,  sesto comma della Costituzione e dell'art.
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
          commissioni    parlamentari    competenti,   nei   rispetto
          dell'autonomia  delle  istituzioni scolastiche, si provvede
          alle  modifiche  delle  indicazioni di cui agli allegati C,
          C/1,  C/2,  C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F,
          del presente decreto.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 13, comma 1-ter, del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2007, n. 40, recante
          misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
          della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la
          nascita di nuove imprese:
              «1-ter.  Nel quadro del riordino e del potenziamento di
          cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
          decreto  del  Ministro  della  pubblica istruzione ai sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          previo  parere delle competenti commissioni parlamentari da
          rendere  entro  il  termine  di trenta giorni dalla data di
          trasmissione  dei  relativi  schemi,  decorso  il  quale  i
          regolamenti   possono   comunque   essere   adottati,  sono
          previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
          il   loro   ammodernamento   nell'ambito  di  ampi  settori
          tecnico-professionali,  articolati in un'area di istruzione
          generale,   comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  aree  di
          indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
          risultati  di  apprendimento; la previsione di un monte ore
          annuale  delle  lezioni  sostenibile  per  gli  allievi nei
          limiti  del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
          i  licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
          ottobre  2005,  n. 226, e del monte ore complessivo annuale
          da  definire  ai  sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f),
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296;  la conseguente
          riorganizzazione  delle  discipline di insegnamento al fine
          di  potenziare  le  attivita'  laboratoriali, di stage e di
          tirocini;  l'orientamento  agli  studi  universitari  e  al
          sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.».
              - Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo
          1999,  n.  275,  reca: «Norme in materia di autonomia delle
          istituzioni  scolastiche  ai sensi dell'art. 21 della legge
          15 marzo 1997, n. 59».
          Note all'art. 1:
              - Per il testo dell'art. 1, commi 622, 623 e 624, della
          legge  27 dicembre  2006, n. 296, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  si  vedano  le note al
          preambolo.
              - Il  decreto  legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
          «Definizione   delle   norme  generali  sul  diritto-dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione,  a  norma dell'art. 2,
          comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.».