Art. 2.
                 Acquisizione di saperi e competenze

  1.   Ai  fini  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  i  saperi  e  le
competenze,  articolati  in  conoscenze e abilita', con l'indicazione
degli  assi  culturali  di  riferimento, sono descritti nell'allegato
documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e
si applicano secondo le modalita' ivi previste.
  2.  I  saperi  e  le  competenze  di  cui  al  comma  1  assicurano
l'equivalenza   formativa   di   tutti   i   percorsi,  nel  rispetto
dell'identita'   dell'offerta   formativa   e   degli  obiettivi  che
caratterizzano  i  curricoli  dei diversi ordini, tipi e indirizzi di
studio.  Per  il  loro  recepimento  nei curricoli dei primi due anni
degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico,
scientifico,  magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti
dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi
degli  strumenti  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo  1999,  n.  275,  con particolare riferimento all'articolo 4,
comma 2,  nonche'  dell'utilizzazione  della  quota  di flessibilita'
oraria  del  20%  ai  sensi  del  decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 giugno 2006, n. 47.
  3.  Le modalita' di attuazione delle indicazioni relative ai saperi
e  alle  competenze  di  cui  al comma 1 nei percorsi sperimentali di
istruzione  e  formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in
sede  di  Conferenza  unificata  ivi  prevista,  anche  ai fini della
ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.
 
          Note all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  8 marzo  1999,  n. 275,
          recante  «Norme  in  materia di autonomia delle istituzioni
          scolastiche,  ai  sensi  dell'art.  21 della legge 15 marzo
          1997, n. 59.»:
                 «2.   Nell'esercizio   dell'autonomia  didattica  le
          istituzioni  scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento
          e  dello  svolgimento  delle singole discipline e attivita'
          nel  modo  piu'  adeguato  al  tipo  di studi e ai ritmi di
          apprendimento  degli  alunni.  A  tal  fine  le istituzioni
          scolastiche    possono   adottare   tutte   le   forme   di
          flessibilita' che ritengono opportune e tra laltro:
                a) l'articolazione  modulare del monte ore annuale di
          ciascuna disciplina e attivita';
                b) la  definizione  di  unita'  di  insegnamento  non
          coincidenti   con   l'unita'   oraria   della   lezione   e
          l'utilizzazione,  nell'ambito del curricolo obbligatorio di
          cui all'art. 8, degli spazi orari residui;
                c) l'attivazione      di      percorsi      didattici
          individualizzati,   nel  rispetto  del  principio  generale
          dell'integrazione  degli  alunni nella classe e nel gruppo,
          anche  in  relazione  agli alunni in situazione di handicap
          secondo  quanto  previsto  dalla  legge 5 febbraio 1992, n.
          104;
                d) l'articolazione   modulare  di  gruppi  di  alunni
          provenienti  dalla  stessa o da diverse classi o da diversi
          anni di corso;
                e) l'aggregazione  delle  discipline in aree e ambiti
          disciplinari.».
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 624, della legge
          27 dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007)», si vedano le note al preambolo.