Art. 3.
  Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

  1.  Ai  fini  dell'adempimento  dell'obbligo di istruzione da parte
degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo
individualizzato   nella  progettazione  delle  attivita'  didattiche
educative.
  2.  Per  coloro  che  non hanno conseguito il titolo conclusivo del
primo  ciclo  e  che  hanno  compiuto  il  sedicesimo anno di eta' e'
prevista  la  possibilita' di conseguire tale titolo anche nei centri
provinciali   per   l'istruzione  degli  adulti  di  cui  alla  legge
27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.
  3.  Per  l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa
attuazione  di  quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1,  comma 632,  gli  interventi  di  cui  al comma 2 possono
essere   realizzati  presso  i  Centri  territoriali  permanenti  per
l'educazione degli adulti.
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 632, della
          citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «632.  Ferme  restando  le  competenze  delle regioni e
          degli  enti  locali in materia, in relazione agli obiettivi
          fissati  dall'Unione  europea, allo scopo di far conseguire
          piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
          anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
          della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
          l'educazione  degli  adulti  e  i corsi serali, funzionanti
          presso  le  istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
          sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
          territoriali   e   ridenominati   "Centri  provinciali  per
          l'istruzione degli adulti". Ad essi e' attribuita autonomia
          amministrativa,   organizzativa   e   didattica,   con   il
          riconoscimento  di  un  proprio organico distinto da quello
          degli  ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede
          di  contrattazione  collettiva  nazionale,  nei  limiti del
          numero  delle  autonomie  scolastiche istituite in ciascuna
          regione  e  delle  attuali  disponibilita'  complessive  di
          organico.  Alla  riorganizzazione di cui al presente comma,
          si   provvede  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
          8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
          del medesimo decreto legislativo.».