Art. 4.
     Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

  1.  La  certificazione  relativa  all'adempimento  dell'obbligo  di
istruzione  di  cui  al presente regolamento e' rilasciata a domanda.
Per  coloro  che  hanno  compiuto  il  diciottesimo  anno  di eta' e'
rilasciata d'ufficio.
  2.   Nelle   linee  guida  di  cui  all'articolo 5  sono  contenute
indicazioni  in  merito ai criteri generali per la certificazione dei
saperi  e  delle  competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini
dei  passaggi  a  percorsi  di  diverso ordine, indirizzo e tipologia
nonche'  per  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi, anche come
strumento  per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e
formazione.
  3.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sono adottati modelli di
certificazione  dei  saperi e delle competenze di cui all'articolo 2,
comma 1,  acquisite  dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.