Art. 4. Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento e' rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e' rilasciata d'ufficio. 2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonche' per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.