Art. 5.
                             Linee guida

  1.  Con  apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica
istruzione,  sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e
delle  loro  famiglie,  la  formazione  dei  docenti, il sostegno, il
monitoraggio,  la  valutazione  e  la  certificazione dei percorsi in
relazione   all'attuazione  sperimentale  delle  indicazioni  di  cui
all'articolo 2, comma 1.
  2.  Per  la  realizzazione  delle  misure  di  cui  al  comma 1, il
Ministero  della  pubblica  istruzione  si  avvale  della  assistenza
dell'Agenzia  nazionale  per  lo sviluppo dell'autonomia scolastica e
dell'Istituto  nazionale  per la valutazione dei sistema educativo di
istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  articolo  1,  comma  624,  anche
dell'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione professionale dei
lavoratori  ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 28, comma 2.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 624, della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note al preambolo.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  28,  comma 2,  del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo   ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione  e
          formazione,  a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
          n. 53:
              «2.  I  percorsi  sperimentali  di  cui al comma 1 sono
          oggetto  di  valutazione da parte del Servizio nazionale di
          valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004,
          n. 286, e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.».