IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 2005», ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista   la  direttiva  2005/29/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11 maggio  2005,  relativa alle pratiche commerciali
sleali  tra  imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica
la  direttiva  84/450/CEE  del  Consiglio  e  le  direttive  97/7/CE,
98/27/CE  e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonche'
il  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio  («direttiva  sulle  pratiche  commerciali  sleali»), ed in
particolare l'articolo 14;
  Vista  la  direttiva  2006/114/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio   del   12 dicembre   2006,   concernente   la  pubblicita'
ingannevole e comparativa (versione codificata);
  Visto  il  decreto  legislativo  6 settembre  2005, n. 206, recante
Codice del consumo;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 luglio 2007;
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello  sviluppo  economico,  di  concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Le disposizioni del presente decreto legislativo hanno lo scopo
di  tutelare  i  professionisti dalla pubblicita' ingannevole e dalle
sue  conseguenze  sleali,  nonche'  di  stabilire  le  condizioni  di
liceita' della pubblicita' comparativa.
  2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.
 
          Avvertenza:

              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  legge,  sull'emanazione  del
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  regolamenti  e  direttive  CE  vengono forniti gli
          estremi   di   pubblicazioni   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE).
          Note alle premesse:

              - L'art. 76 della Costituzione delega 1'esercizio della
          funzione  legislativa  al  Governo, per un periodo di tempo
          limitato  e  per oggetti definiti, previa determinazione di
          principi e criteri direttivi.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art.  14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante
          la  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, S.O,
          cosi' recita:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              -  L'allegato  A  della  legge  25  gennaio  2006 n. 29
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge
          comunitaria  2005»,  Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          8 febbraio 2006, n. 32, S.O cosi' recita:
              «Allegato A:
                2004/10/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del-l'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          relative  all'applicazione dei principi di buona pratica di
          laboratorio  e  al controllo della loro applicazione per le
          prove sulle sostanze chimiche;
                2004/23/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualita' e
          di  sicurezza  per  la  donazione, l'approvvigionamento, il
          controllo,  la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio
          e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
                2004/41/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del  21 aprile  2004,  che  abroga alcune direttive recanti
          norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni
          sanitarie  per  la  produzione  e la commercializzazione di
          determinati   prodotti  di  origine  animale  destinati  al
          consumo  umano  e che modifica la direttiva 89/662/CEE e la
          direttiva 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE
          del Consiglio;
                2004/68/CE  del  Consiglio,  del  26 aprile 2004, che
          stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e
          il  transito  nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
          che   modifica  la  direttiva  90/426/CEE  e  la  direttiva
          92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;
                2004/107/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
          mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici
          nell'aria ambiente;
                2004/114/CE  del  Consiglio,  del  13 dicembre  2004,
          relativa  alle  condizioni  di  ammissione dei cittadini di
          Paesi  terzi  per  motivi  di  studio,  scambio  di alunni,
          tirocinio non retribuito o volontariato;
                2004/117/CE  del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che
          modifica  la direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE,
          la  direttiva  2002/54/CE,  la  direttiva  2002/55/CE  e la
          direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti
          sotto  sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
          prodotte in Paesi terzi;
                2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 marzo  2005,  che  modifica  la  direttiva 73/239/CEE, la
          direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva
          92/49/CEE  e  la  direttiva  93/6/CEE  del  Consiglio  e la
          direttiva  94/19/CE,  la  direttiva  98/78/CE, la direttiva
          2000/12/CE,   la   direttiva   2001/34/CE,   la   direttiva
          2002/83/CE  e  la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire
          una  nuova  struttura  organizzativa  per  i  comitati  del
          settore dei servizi finanziari;
                2005/29/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio,
          del-l'11 maggio  2005,  relativa  alle pratiche commerciali
          sleali  tra imprese e consumatori nel mercato interno e che
          modifica   la  direttiva  84/450/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive  97/7/CE,  98/27/CE  e  2002/65/CE del Parlamento
          europeo  e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004
          del  Parlamento  europeo  e del Consiglio («direttiva sulle
          pratiche commerciali sleali»);
                2005/50/CE  della  Commissione,  dell'11 agosto 2005,
          relativa  alla  riclassificazione  delle protesi articolari
          dell'anca,  del  ginocchio  e della spalla nel quadro della
          direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.».
              -  La direttiva 11 maggio 2005 n. 2005/29/CE «Direttiva
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  alle
          pratiche  commerciali  sleali tra imprese e consumatori nel
          mercato  interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
          Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
          2006/2004   del   Parlamento   europeo   e   del  Consiglio
          («direttiva   sulle   pratiche   commerciali   sleali»)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149.
              -   La   direttiva  12  dicembre  2006  n.  2006/114/CE
          «Direttiva   del   Parlamento   europeo   e  del  Consiglio
          concernente   la  pubblicita'  ingannevole  e  comparativa»
          (versione   codificata),   e'   pubblicata  nella  G.U.U.E.
          27 dicembre 2006, n. L 376.
              - Il  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n. 206
          «Codice  del  consumo  a  norma  dell'art. 7 della legge 29
          luglio   2003,   n.  229»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.