Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    a) pubblicita':  qualsiasi  forma di messaggio che e' diffuso, in
qualsiasi   modo,   nell'esercizio   di   un'attivita'   commerciale,
industriale,  artigianale o professionale allo scopo di promuovere il
trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di
servizi  oppure  la  costituzione  o  il  trasferimento di diritti ed
obblighi su di essi;
    b) pubblicita'   ingannevole:   qualsiasi   pubblicita'   che  in
qualunque modo, compresa la sua presentazione e' idonea ad indurre in
errore  le  persone  fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che
essa  raggiunge  e  che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare  il  loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
    c) professionista:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
agisce  nel  quadro  della  sua  attivita'  commerciale, industriale,
artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di
un professionista;
    d) pubblicita'  comparativa: qualsiasi pubblicita' che identifica
in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti
da un concorrente;
    e) operatore   pubblicitario:   il   committente   del  messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta
all'identificazione  di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio  pubblicitario  e'  diffuso  ovvero  il  responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.