Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) pubblicita': qualsiasi forma di messaggio che e' diffuso, in
qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attivita' commerciale,
industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il
trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di
servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed
obblighi su di essi;
b) pubblicita' ingannevole: qualsiasi pubblicita' che in
qualunque modo, compresa la sua presentazione e' idonea ad indurre in
errore le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che
essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa
pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo
motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
c) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che
agisce nel quadro della sua attivita' commerciale, industriale,
artigianale o professionale; e chiunque agisce in nome o per conto di
un professionista;
d) pubblicita' comparativa: qualsiasi pubblicita' che identifica
in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti
da un concorrente;
e) operatore pubblicitario: il committente del messaggio
pubblicitario ed il suo autore, nonche', nel caso in cui non consenta
all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il
messaggio pubblicitario e' diffuso ovvero il responsabile della
programmazione radiofonica o televisiva.