Art. 4.
        Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa

  1.  Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e'
lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) non e' ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o
degli  articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante «Codice del consumo»;
    b) confronta  beni  o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o
si propongono gli stessi obiettivi;
    c) confronta    oggettivamente   una   o   piu'   caratteristiche
essenziali,  pertinenti,  verificabili  e  rappresentative,  compreso
eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
    d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra
l'operatore  pubblicitario  ed  un  concorrente  o  tra  i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
    e) non  causa  discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali,  altri  segni  distintivi,  beni,  servizi,  attivita' o
posizione di un concorrente;
    f) per  i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
    g) non  trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al
marchio,   alla  denominazione  commerciale  ovvero  ad  altro  segno
distintivo  di  un  concorrente  o  alle  denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
    h) non   presenta  un  bene  o  un  servizio  come  imitazione  o
contraffazione  di  beni  o  servizi  protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
  2.   Il   requisito   della  verificabilita'  di  cui  al  comma 1,
lettera c),   si   intende  soddisfatto  quando  i  dati  addotti  ad
illustrazione  della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato
sono suscettibili di dimostrazione.
  3.  Qualunque  raffronto  che  fa riferimento a un'offerta speciale
deve  indicare  in  modo  chiaro  e  non  equivoco  il termine finale
dell'offerta  oppure,  nel  caso  in  cui  l'offerta speciale non sia
ancora  avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del
caso,  che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e
servizi.
 
          Nota all'art. 4.
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 21, 22 e 23 del
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
              «Art.   21   (Elementi   di   valutazione).  -  1.  Per
          determinare  se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono
          considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare
          ai suoi riferimenti:
                a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali
          la   loro   disponibilita',  la  natura,  l'esecuzione,  la
          composizione,  il metodo e la data di fabbricazione o della
          prestazione, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita',
          la  descrizione,  l'origine  geografica  o commerciale, o i
          risultati  che  si  possono  ottenere  con il loro uso, o i
          risultati  e  le  caratteristiche  fondamentali  di prove o
          controlli effettuati sui beni o sui servizi;
                b) al  prezzo o al modo in cui questo viene calcolato
          ed  alle  condizioni  alle quali i beni o i servizi vengono
          forniti;
                c) alla  categoria,  alle  qualifiche  e  ai  diritti
          dell'operatore   pubblicitario,   quali   l'identita',   il
          patrimonio,   le   capacita',   i   diritti  di  proprieta'
          intellettuale  e  industriale,  ogni  altro diritto su beni
          immateriali    relativi    all'impresa   ed   i   premi   o
          riconoscimenti.».
              «Art.  22  (Condizioni  di  liceita'  della pubblicita'
          comparativa).  -  1. Per  quanto  riguarda il confronto, la
          pubblicita'  comparativa  e'  lecita se sono soddisfatte le
          seguenti condizioni:
                a) non   e'   ingannevole  ai  sensi  della  presente
          sezione;
                b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi
          bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
                c)    confronta    oggettivamente    una    o    piu'
          caratteristiche   essenziali,  pertinenti,  verificabili  e
          rappresentative,  compreso eventualmente il prezzo, di tali
          beni e servizi;
                d) non    ingenera   confusione   sul   mercato   fra
          l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi,
          le  denominazioni  commerciali,  altri  segni distintivi, i
          beni  o  i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di
          un concorrente;
                e) non  causa  discredito  o  denigrazione di marchi,
          denominazioni  commerciali,  altri  segni distintivi, beni,
          servizi, attivita' o circostanze di un concorrente;
                f) per  i  prodotti recanti denominazione di origine,
          si  riferisce  in  ogni  caso  a  prodotti aventi la stessa
          denominazione;
                g) non  trae indebitamente vantaggio dalla notorieta'
          connessa  al marchio, alla denominazione commerciale ovvero
          ad   altro  segno  distintivo  di  un  concorrente  o  alle
          denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
                h) non presenta un bene o un servizio come imitazione
          o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o
          da una denominazione commerciale depositati.
              2.   Il  requisito  della  verificabilita'  di  cui  al
          comma 1,  lettera c),  si intende soddisfatto quando i dati
          addotti  ad  illustrazione  della caratteristica del bene o
          servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
              3.  Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta
          speciale  deve  indicare  in  modo chiaro e non equivoco il
          termine   finale  dell'offerta  oppure,  nel  caso  in  cui
          l'offerta  speciale  non  sia ancora cominciata, la data di
          inizio  del  periodo  nel  corso  del quale si applicano il
          prezzo  speciale  o  altre condizioni particolari o, se del
          caso,  che  l'offerta speciale dipende dalla disponibilita'
          dei beni e servizi.
              «Art.  23  (Trasparenza  della  pubblicita).  -  1.  La
          pubblicita'  deve  essere  chiaramente  riconoscibile  come
          tale.   La  pubblicita'  a  mezzo  di  stampa  deve  essere
          distinguibile   dalle   altre  forme  di  comunicazione  al
          pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.
              2.  I  termini «garanzia», «garantito» e simili possono
          essere  usati  solo  se accompagnati dalla precisazione del
          contenuto  e delle modalita' della garanzia offerta. Quando
          la  brevita'  del  messaggio  pubblicitario non consente di
          riportare  integralmente  tali precisazioni, il riferimento
          sintetico  al  contenuto  ed  alle modalita' della garanzia
          offerta  deve  essere integrato dall'esplicito rinvio ad un
          testo  facilmente  conoscibile dal consumatore in cui siano
          riportate integralmente le precisazioni medesime.
              3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.».