Art. 4.
Condizioni di liceita' della pubblicita' comparativa
1. Per quanto riguarda il confronto, la pubblicita' comparativa e'
lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi del presente decreto legislativo o
degli articoli 21, 22 e 23 del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante «Codice del consumo»;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o
si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu' caratteristiche
essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso
eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato tra i professionisti o tra
l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi
dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni
commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attivita' o
posizione di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce
in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta' connessa al
marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno
distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di
prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o
contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una
denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al comma 1,
lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad
illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato
sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale
deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale
dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia
ancora avviata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si
applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del
caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita' dei beni e
servizi.
Nota all'art. 4.
- Si riporta il testo degli articoli 21, 22 e 23 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
«Art. 21 (Elementi di valutazione). - 1. Per
determinare se la pubblicita' sia ingannevole se ne devono
considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare
ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali
la loro disponibilita', la natura, l'esecuzione, la
composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della
prestazione, l'idoneita' allo scopo, gli usi, la quantita',
la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i
risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i
risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o
controlli effettuati sui beni o sui servizi;
b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato
ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono
forniti;
c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti
dell'operatore pubblicitario, quali l'identita', il
patrimonio, le capacita', i diritti di proprieta'
intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni
immateriali relativi all'impresa ed i premi o
riconoscimenti.».
«Art. 22 (Condizioni di liceita' della pubblicita'
comparativa). - 1. Per quanto riguarda il confronto, la
pubblicita' comparativa e' lecita se sono soddisfatte le
seguenti condizioni:
a) non e' ingannevole ai sensi della presente
sezione;
b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi
bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;
c) confronta oggettivamente una o piu'
caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e
rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali
beni e servizi;
d) non ingenera confusione sul mercato fra
l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi,
le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i
beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di
un concorrente;
e) non causa discredito o denigrazione di marchi,
denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni,
servizi, attivita' o circostanze di un concorrente;
f) per i prodotti recanti denominazione di origine,
si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa
denominazione;
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorieta'
connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero
ad altro segno distintivo di un concorrente o alle
denominazioni di origine di prodotti concorrenti;
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione
o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o
da una denominazione commerciale depositati.
2. Il requisito della verificabilita' di cui al
comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati
addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o
servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione.
3. Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta
speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il
termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui
l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di
inizio del periodo nel corso del quale si applicano il
prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del
caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilita'
dei beni e servizi.
«Art. 23 (Trasparenza della pubblicita). - 1. La
pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come
tale. La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere
distinguibile dalle altre forme di comunicazione al
pubblico, con modalita' grafiche di evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono
essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del
contenuto e delle modalita' della garanzia offerta. Quando
la brevita' del messaggio pubblicitario non consente di
riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento
sintetico al contenuto ed alle modalita' della garanzia
offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un
testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.».