Art. 5.
Trasparenza della pubblicita'
1. La pubblicita' deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
La pubblicita' a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle
altre forme di comunicazione al pubblico, con modalita' grafiche di
evidente percezione.
2. I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati
solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle
modalita' della garanzia offerta. Quando la brevita' del messaggio
pubblicitario non consente di riportare integralmente tali
precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita'
della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad
un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano
riportate integralmente le precisazioni medesime.
3. E' vietata ogni forma di pubblicita' subliminale.