Art. 7.
                        Bambini e adolescenti

  1.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita'  che,  in  quanto
suscettibile  di raggiungere bambini ed adolescenti, abusa della loro
naturale  credulita'  o  mancanza  di  esperienza  o  che, impiegando
bambini   ed  adolescenti  in  messaggi  pubblicitari,  fermo  quanto
disposto  dall'articolo 10  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, abusa
dei naturali sentimenti degli adulti per i piu' giovani.
  2.  E'  considerata  ingannevole  la  pubblicita',  che,  in quanto
suscettibile  di  raggiungere  bambini  ed  adolescenti,  puo', anche
indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
 
          Nota all'art. 7.
              - L'art. 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112 «Norme di
          principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo
          e   della  RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  nonche'
          delega  al  Governo  per l'emanazione del testo unico della
          radiotelevisione   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          5 maggio 2004, n. 104, S.O, cosi' dispone:
              «Art.   10  (Tutela  dei  minori  nella  programmazione
          televisiva).  -  1. Fermo  restando il rispetto delle norme
          comunitarie  e  nazionali  vigenti a tutela dei minori e in
          particolare  delle  norme contenute nell'art. 8, comma 1, e
          nell'art.  15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
          le  emittenti  televisive  devono osservare e promuovere le
          disposizioni  per  la tutela dei minori previste dal Codice
          di   autoregolamentazione   TV   e   minori   approvato  il
          29 novembre   2002.  Eventuali  integrazioni,  modifiche  o
          adozione  di  nuovi  documenti di autoregolamentazione sono
          recepiti  con  decreto  del  Ministro  delle comunicazioni,
          emanato   ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  previo parere della Commissione
          parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
              2.  Le  emittenti  televisive  sono  altresi'  tenute a
          garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui
          al  comma 1,  l'applicazione  di specifiche misure a tutela
          dei  minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore
          16  alle  ore  19  e all'interno dei programmi direttamente
          rivolti  ai  minori,  con  particolare riguardo ai messaggi
          pubblicitari,  alle  promozioni  e  ad  ogni altra forma di
          comunicazione  com-merciale  e  pubblicitaria.  E' comunque
          vietata  ogni  forma  di comunicazione pubblicitaria avente
          come  oggetto  bevande  contenenti  alcool  all'interno dei
          programmi   direttamente   rivolti   ai   minori   e  nelle
          interruzioni   pubblicitarie  immediatamente  precedenti  e
          successive. Specifiche misure devono essere osservate nelle
          trasmissioni  di  commento  degli  avvenimenti sportivi, in
          particolare  calcistici,  anche al fine di contribuire alla
          diffusione  tra  i  giovani  dei valori di una competizione
          sportiva  leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire
          fenomeni   di   violenza   legati   allo   svolgimento   di
          manifestazioni sportive.
              3. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
          radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  dal  Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
          Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali e con il
          Ministro  per  le  pari opportunita', entro sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.
              3-bis.  Lo  schema  di regolamento di cui al comma 3 e'
          trasmesso  alle  Camere  per  il  parere  delle  competenti
          Commissioni  parlamentari  e della Commissione parlamentare
          per  l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
          che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione.
              4.  Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di
          cui  al  presente  articolo,  e  di cui ai commi da 10 a 13
          dell'art. 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la
          Commissione  per  i servizi e i prodotti dell'Autorita' per
          le  garanzie  nelle comunicazioni, in collaborazione con il
          Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
          TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate
          dal   medesimo   Comitato.  Conseguentemente,  all'art.  1,
          comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997,
          n.  249,  sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: «In
          caso  di  inosservanza delle norme in materia di tutela dei
          minori,   ivi   comprese  quelle  previste  dal  Codice  di
          autoregolamentazione  TV  e minori approvato il 29 novembre
          2002,  e  successive  modificazioni,  la  Commissione per i
          servizi  e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
          delle  sanzioni  previste dall'art. 31 della legge 6 agosto
          1990,  n.  223.  Le sanzioni si applicano anche se il fatto
          costituisce  reato  e indipendentemente dall'azione penale.
          Alle  sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato
          di  applicazione  del  Codice  di autoregolamentazione TV e
          minori  viene  data  adeguata  pubblicita'  e  la emittente
          sanzionata  ne  deve  dare notizia nei notiziari diffusi in
          ore di massimo o di buon ascolto».
              5.  In  caso  di  violazione  delle norme in materia di
          tutela  dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente
          secondo  le  procedure  previste  dal  comma 3 dell'art. 31
          della  legge  6 agosto  1990,  n. 223, e non secondo quelle
          indicate  dai commi 1 e 2 dell'art. 31 della medesima legge
          n.  223  del  1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle
          medesime  norme  non  e'  comunque  ammesso il pagamento in
          misura  ridotta e non si applicano le disposizioni previste
          dal  comma 5  dell'art.  31 della legge n. 223 del 1990. Il
          Ministero    delle    comunicazioni    fornisce    supporto
          organizzativo  e  logistico  all'attivita'  del Comitato di
          applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori
          mediante  le  proprie  risorse  strumentali e di personale,
          senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
              6.  I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria
          prevista al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990,
          n.  223,  sono  elevati,  in caso di violazione di norme in
          materia  di  tutela  dei minori, rispettivamente a 25.000 e
          350.000 euro.
              7.  L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni
          presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una
          relazione  in materia di tutela dei diritti dei minori, sui
          provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate.
          Ogni   sei   mesi,   l'Autorita'   per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni   invia  alla  Commissione  parlamentare  per
          l'infanzia  di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una
          relazione  informativa sullo svolgimento delle attivita' di
          sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori,
          con  particolare riferimento a quelle previste dal presente
          articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
          o osservazioni.
              7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli
          utenti di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge 31 luglio
          1997,  n.  249,  e'  in  ogni  caso  assicurata un'adeguata
          partecipazione   di   esperti   designati  da  associazioni
          qualificate   nella   tutela   dei   minori,   nonche'   da
          associazioni   rappresentative   in   campo   familiare  ed
          educativo  o  impegnate  nella protezione delle persone con
          disabilita'.
              8.  All'art.  114,  comma 6,  del  codice  di procedura
          penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «E'
          altresi'  vietata  la  pubblicazione  di elementi che anche
          indirettamente     possano     comunque     portare    alla
          identificazione dei suddetti minorenni».
              9.  Il  Ministro  delle  comunicazioni, d'intesa con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          con  decreto  da emanare entro novanta giorni dalla data di
          entrata   in   vigore  della  presente  legge,  dispone  la
          realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e
          consapevole  del  mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni
          con  le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a
          tale   fine   anche   la   diffusione  sugli  stessi  mezzi
          radiotelevisivi  in  orari di buon ascolto, con particolare
          riferimento     alle    trasmissioni    effettuate    dalla
          concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
              10.  Le  quote  di riserva per la trasmissione di opere
          europee,   previste   dall'art.  2,  comma 1,  della  legge
          30 aprile  1998,  n.  122,  devono  comprendere anche opere
          cinematografiche  o  per la televisione, comprese quelle di
          animazione,   specificamente  rivolte  ai  minori,  nonche'
          produzioni  e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla
          visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo
          di  trasmissione  riservato  a  tali  opere  e programmi e'
          determinato    dall'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni.».