Art. 8.
               Tutela amministrativa e giurisdizionale

  1.  L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito
chiamata   Autorita',   esercita  le  attribuzioni  disciplinate  dal
presente articolo.
  2.   L'Autorita',  d'ufficio  o  su  istanza  di  ogni  soggetto  o
organizzazione  che  ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed
elimina  gli  effetti  della  pubblicita'  ingannevole  e comparativa
illecita.  Per  lo  svolgimento  dei  compiti  di  cui  al  comma  1,
l'Autorita'  puo' avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri  ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta sui redditi.
  3.   L'Autorita'   puo'  disporre  con  provvedimento  motivato  la
sospensione  provvisoria  della pubblicita' ingannevole e comparativa
illecita  in  caso  di  particolare  urgenza.  In ogni caso, comunica
l'apertura  dell'istruttoria  al  professionista e, se il committente
non  e'  conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha
diffuso  il  messaggio  pubblicitario  ogni  informazione  idonea  ad
identificarlo.   L'Autorita'   puo',  altresi',  richiedere  ad  ogni
soggetto   le   informazioni   ed   i  documenti  rilevanti  al  fine
dell'accertamento   dell'infrazione.  Si  applicano  le  disposizioni
previste  dall'articolo  14,  commi  2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
  4.  In  caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto  dall'Autorita'  ai  sensi  dell'articolo 14, comma 2, della
legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa  pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora
le  informazioni  o  la  documentazione  fornite non siano veritiere,
l'Autorita'   applica   una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
  5.  L'Autorita'  puo' disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza   materiale   dei   dati   di  fatto  contenuti  nella
pubblicita'  se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi
del  professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale
esigenza   risulti   giustificata,   date  le  circostanze  del  caso
specifico.  Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto sono considerati inesatti.
  6.  Quando la pubblicita' e' stata o deve essere diffusa attraverso
la  stampa  periodica  o  quotidiana  ovvero  per  via  radiofonica o
televisiva  o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di
provvedere,  richiede  il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
  7.  Ad  eccezione  dei  casi  di  manifesta scorrettezza e gravita'
l'Autorita'  puo'  ottenere  dal  professionista  responsabile  della
pubblicita'   ingannevole   e   comparativa   illecita   l'assunzione
dell'impegno  a  porre  fine  all'infrazione,  cessando la diffusione
della  stessa  o  modificandola  in  modo  da  eliminare i profili di
illegittimita'.  L'Autorita'  puo'  disporre  la  pubblicazione della
dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese
del   professionista.   In   tali   ipotesi,   l'Autorita',  valutata
l'idoneita'  di  tali  impegni,  puo'  renderli  obbligatori  per  il
professionista   e   definire   il   procedimento   senza   procedere
all'accertamento dell'infrazione.
  8.   L'Autorita',  se  ritiene  la  pubblicita'  ingannevole  o  il
messaggio  di  pubblicita' comparativa illecito, vieta la diffusione,
qualora   non   ancora  portata  a  conoscenza  del  pubblico,  o  la
continuazione,   qualora   sia   gia'   iniziata.   Con  il  medesimo
provvedimento   puo'   essere   disposta,   a   cura   e   spese  del
professionista,  la pubblicazione della delibera, anche per estratto,
nonche', eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in
modo  da  impedire  che  la pubblicita' ingannevole o il messaggio di
pubblicita' comparativa illecito continuino a produrre effetti.
  9.  Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicita',
l'Autorita'   dispone   inoltre   l'applicazione   di   una  sanzione
amministrativa  pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto
conto  della  gravita'  e  della durata della violazione. Nel caso di
pubblicita'  che  possono  comportare  un pericolo per la salute o la
sicurezza,   nonche'  suscettibili  di  raggiungere,  direttamente  o
indirettamente,  minori  o  adolescenti,  la sanzione non puo' essere
inferiore a 50.000,00 euro.
  10.  Nei  casi riguardanti pubblicita' inserite sulle confezioni di
prodotti,  l'Autorita',  nell'adottare  i  provvedimenti indicati nei
commi  3  e  8,  assegna  per la loro esecuzione un termine che tenga
conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
  11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del  mercato, con
proprio  regolamento,  da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione   del   presente  decreto  legislativo,  disciplina  la
procedura  istruttoria,  in  modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
  12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori  o  di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed
in  caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma
7,  l'Autorita'  applica  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da
10.000,00  a  150.000,00  euro.  Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
  13.  I  ricorsi  avverso  le decisioni adottate dall'Autorita' sono
soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute  nel  capo  I,  sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della  legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento  delle  sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve  essere  effettuato  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento dell'Autorita'.
  14.  Ove  la  pubblicita'  sia  stata  assentita  con provvedimento
amministrativo,  preordinato  anche  alla  verifica del carattere non
ingannevole  della  stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'
comparativa,  la  tutela  dei  soggetti e delle organizzazioni che vi
abbiano  interesse,  e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
  15.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in  materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del  codice  civile,  nonche',  per  quanto  concerne  la pubblicita'
comparativa,   in  materia  di  atti  compiuti  in  violazione  della
disciplina  sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n.  633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto
a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni,  nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette  in  Italia  e  di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
  16. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate
dal  presente  decreto,  il  numero  dei posti previsti per la pianta
organica   del   personale  di  ruolo  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza  e  del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10
ottobre  1990, n. 287, e' incrementato di venti unita', di cui due di
livello  dirigenziale.  Ai medesimi fini, e' altresi' incrementato di
dieci unita' il numero dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4,
della  legge  10 ottobre 1990, n. 287, e l'Autorita' potra' avvalersi
dell'istituto  del  comando  per  un  contingente  di dieci unita' di
personale.   Agli   oneri   finanziari   derivanti   dalla   presente
disposizione  si  fara'  fronte  con  le  risorse  raccolte  ai sensi
dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
 
          Note all'art. 8.
              -  L'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme
          per  la  tutela  della  concorrenza  e  del mercato), cosi'
          dispone:
              «Art.  14  (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di
          presunta   infrazione   agli   articoli 2   o  3,  notifica
          l'apertura   dell'istruttoria  alle  imprese  e  agli  enti
          interessati.  I  titolari  o  legali  rappresentanti  delle
          imprese   ed   enti   hanno   diritto  di  essere  sentiti,
          personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,  nel
          termine  fissato  contestualmente  alla  notifica  ed hanno
          facolta'  di  presentare  deduzioni e pareri in ogni stadio
          dell'istruttoria,  nonche'  di  essere  nuovamente  sentiti
          prima della chiusura di questa.
              2.  L'Autorita'  puo'  in ogni momento dell'istruttoria
          richiedere  alle  imprese,  enti  o persone che ne siano in
          possesso,  di  fornire  informazioni e di esibire documenti
          utili  ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
          di  controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
          anche  avvalendosi  della  collaborazione  di  altri organi
          dello  Stato;  disporre  perizie  e  analisi  economiche  e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
              3.   Tutte   le  notizie,  le  informazioni  o  i  dati
          riguardanti  le  imprese  oggetto  di  istruttoria da parte
          dell'Autorita'  sono  tutelati  dal segreto d'ufficio anche
          nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
              4.  I  funzionari  dell'Autorita'  nell'esercizio delle
          loro  funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
          dal segreto d'ufficio.
              5.   Con   provvedimento   dell'Autorita',  i  soggetti
          richiesti  di  fornire  gli elementi di cui al comma 2 sono
          sottoposti  alla  sanzione amministrativa pecuniaria fino a
          cinquanta  milioni  di lire se rifiutano od omettono, senza
          giustificato  motivo,  di  fornire  le  informazioni  o  di
          esibire  i  documenti  ovvero  alla sanzione amministrativa
          pecuniaria  fino  a  cento  milioni  di  lire se forniscono
          informazioni  od  esibiscono  documenti non veritieri. Sono
          salve   le   diverse   sanzioni  previste  dall'ordinamento
          vigente.».
              - Gli  articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689,  «Modifiche  al sistema penale», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  30 novembre  1981, n. 329, S.O,
          cosi' dispongono:
              «Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
              L'autorita'   giudiziaria   o   amministrativa  che  ha
          applicato   la   sanzione   pecuniaria  puo'  disporre,  su
          richiesta  dell'interessato  che  si  trovi  in  condizioni
          economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
          in  rate  mensili  da  tre a trenta; ciascuna rata non puo'
          essere  inferiore  a  lire  trentamila.  In ogni momento il
          debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento.
              Decorso  inutilmente,  anche  per  una  sola  rata,  il
          termine     fissato     dall'autorita'     giudiziaria    o
          anuninistrativa,  l'obbligato  e'  tenuto  al pagamento del
          residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.».
              «Art. 27 (Esecuzione forzata).
              Salvo  quanto  disposto nell'ultimo comma dell'art. 22,
          decorso  inutilmente  ii  termine fissato per il pagamento,
          l'autorita'  che  ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede
          alla  riscossione  delle  somme  dovute  in base alle norme
          previste   per   la   esazione   delle   imposte   dirette,
          trasmettendo  il ruolo all'intendenza di finanza che lo da'
          in   carico   all'esattore  per  la  riscossione  in  unica
          soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
              E'  competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
          sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione.
              Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
          ridotta  del  50  per  cento  rispetto a quella ordinaria e
          comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
          effettuano   il   versamento   delle   somme   medesime  ai
          destinatari dei proventi.
              Le  regioni  possono  avvalersi  anche  delle procedure
          previste  per  la  riscossione delle proprie entrate. Se la
          somma  e'  dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto
          penale  di  condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla
          riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle
          spese processuali.
              Salvo  quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
          nel  pagamento  la  somma dovuta e' maggiorata di un decimo
          per  ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
          e'  divenuta  esigibile  e fino a quello in cui il ruolo e'
          trasmesso   all'esattore.   La  maggiorazione  assorbe  gli
          interessi   eventualmente   previsti   dalle   disposizioni
          vigenti.
              Le  disposizioni relative alla competenza dell'esattore
          si  applicano  fino alla riforma del sistema di riscossione
          delle imposte dirette.».
              «Art. 28 (Prescrizione).
              Il   diritto  a  riscuotere  le  somme  dovute  per  le
          violazioni  indicate  dalla presente legge si prescrive nel
          termine  di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa
          la violazione.
              L'interruzione  della  prescrizione  e'  regolata dalle
          norme del codice civile.».
              «Art. 29 (Devoluzione dei proventi).
              I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui
          era  attribuito,  secondo  le  leggi anteriori, l'ammontare
          della multa o dell'ammenda.
              Il  provento  delle sanzioni per le violazioni previste
          dalla  legge  20 giugno  1935,  n.  1349,  sui  servizi  di
          trasporto merci, e' devoluto allo Stato.
              Nei  casi  previsti  dal  terzo  comma dell'art.  17  i
          proventi spettano alle regioni.
              Continuano  ad  applicarsi,  se  previsti, i criteri di
          ripartizione  attualmente  vigenti.  Sono  tuttavia escluse
          dalla  ripartizione  le  autorita'  competenti  ad  emanare
          l'ordinanza-ingiunzione   di  pagamento  e  la  quota  loro
          spettante  e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella
          proporzione attribuita a ciascuno di essi.».
              -  L'art.  2598 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
          «Approvazione  del  testo  del  codice  civile», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  4 aprile  1942, n. 79, edizione
          straordinaria, cosi' dispone:
              «Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale).
              Ferme  le  disposizioni  che  concernono  la tutela dei
          segni  distintivi  (2563  e  seguenti)  e  dei  diritti  di
          brevetto  (2584  e  seguenti),  compie  atti di concorrenza
          sleale chiunque:
                1)  usa  nomi  o  segni  distintivi idonei a produrre
          confusione   con   i   nomi   o   con  i  segni  distintivi
          legittimamente  usati  da  altri,  o  imita  servilmente  i
          prodotti  di  un  concorrente, o compie con qualsiasi altro
          mezzo  atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
          l'attivita' di un concorrente;
                2)  diffonde  notizie  e apprezzamenti sui prodotti e
          sull'attivita'  di  un concorrente, idonei a determinare il
          discredito,   o  si  appropria  di  pregi  dei  prodotti  o
          dell'impresa di un concorrente;
                3)  si  vale  direttamente  o  indirettamente di ogni
          altro  mezzo  non  conforme  ai  principi della correttezza
          professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.».
              - La  legge  22 aprile  1941,  n.  633, «Protezione del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
          1941, n. 166.
              - Il  decreto  legislativo  del 10 febbraio 2005, n. 30
          «Codice  della proprieta' industriale» a norma dell'art. 15
          della  legge  12 dicembre  2002, n. 273 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
              - L'art.  11 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi'
          dispone:
              «Art.  11  (Personale della Autorita). - 1. Con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e' istituito un
          apposito  ruolo del personale dipendente dell'Autorita'. Il
          numero  dei  posti  previsti dalla pianta organica non puo'
          eccedere   le   centocinquanta   unita'.  L'assunzione  del
          personale  avviene per pubblico concorso ad eccezione delle
          categorie  per  le  quali  sono previste assunzioni in base
          all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
              2.  Il trattamento giuridico ed economico del personale
          e  l'ordinamento  delle  carriere sono stabiliti in base ai
          criteri  fissati  dal  contratto  collettivo  di  lavoro in
          vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
          esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorita'.
              3.  Al  personale  in servizio presso l'Autorita' e' in
          ogni  caso  fatto  divieto  di  assumere  altro  impiego  o
          incarico  o esercitare attivita' professionali, commerciali
          e industriali.
              4.   L'Autorita'   non   puo'   assumere   direttamente
          dipendenti  con contratto a tempo determinato, disciplinato
          dalle  norme  di  diritto  privato,  in numero di cinquanta
          unita'.   L'Autorita'   puo'   inoltre   avvalersi,  quando
          necessario,  di  esperti  da consultare su specifici temi e
          problemi.
              5.   Al   funzionamento  dei  servizi  e  degli  uffici
          dell'Autorita'  sovraintende il segretario generale, che ne
          risponde  al  presidente,  e  che  e' nominato dal Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          proposta del presidente dell'Autorita'.».
              - L'art.  10 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi'
          dispone:
              «Art.  10  (Autorita'  garante  della concorrenza e del
          mercato).  -  1. E'  istituita  l'Autorita'  garante  della
          concorrenza   e  del  mercato,  denominata  ai  fini  della
          presente legge Autorita', con sede in Roma.
              2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
          collegiale  costituito  dal presidente e da quattro membri,
          nominati   con   determinazione   adottata   d'intesa   dai
          Presidenti  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica.  Il presidente e' scelto tra persone di notoria
          indipendenza  che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
          di  grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
          scelti  tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
          tra  magistrati  del  Consiglio  di  Stato, della Corte dei
          conti  o della Corte di cassazione, professori universitari
          ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
          provenienti   da   settori   economici  dotate  di  alta  e
          riconosciuta professionalita'.
              3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   ne'  possono  essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi natura. I
          dipendenti  statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
          durata del mandato.
              4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
          pubbliche   amministrazioni  e  con  gli  enti  di  diritto
          pubblico,  e  di  chiedere  ad  essi,  oltre  a  notizie ed
          informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
          funzioni.   L'Autorita',   in  quanto  autorita'  nazionale
          competente  per  la tutela della concorrenza e del mercato,
          intrattiene  con  gli  organi  delle  Comunita'  europee  i
          rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
              5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica,  su  proposta  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato,  sentito  il  Ministro  del
          tesoro,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri,
          sono  stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
          interessati  la  piena conoscenza degli atti istruttori, il
          contraddittorio e la verbalizzazione.
              6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
          organizzazione   e   il   proprio   funzionamento,   quelle
          concernenti  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del
          personale  e  l'ordinamento  delle  camere,  nonche' quelle
          dirette  a  disciplinare la gestione delle spese nei limiti
          previsti   dalla  presente  legge,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
              7.  L'Autorita'  provvede  all'autonoma  gestione delle
          spese  per  il  proprio  funzionamento nei limiti del fondo
          stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
          con  unico  capitolo, nello stato di previsione della spesa
          del    Ministero    dell'industria,    del    commercio   e
          dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
          al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
          31 dicembre  dell'anno  precedente a quello cui il bilancio
          si  riferisce.  Il contenuto e la struttura del bilancio di
          previsione,  il  quale  deve  comunque  contenere  le spese
          indicate  entro  i  limiti  delle  entrate  previste,  sono
          stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
          anche   le   modalita'  per  le  eventuali  variazioni.  Il
          rendiconto  della  gestione finanziaria, approvato entro il
          30 aprile  dell'anno  successivo,  e' soggetto al controllo
          della   Corte  dei  conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
              7-bis.  L'Autorita',  ai fini della copertura dei costi
          relativi  al  controllo delle operazioni di concentrazione,
          determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
          tenute  all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16,
          comma 1.   A   tal  fine,  l'Autorita'  adotta  criteri  di
          parametrazione   dei   contributi   commisurati   ai  costi
          complessivi   relativi  all'attivita'  di  controllo  delle
          concentrazioni,  tenuto  conto  della  rilevanza  economica
          dell'operazione  sulla  base  del  valore della transazione
          interessata  e comunque in misura non superiore all'l,2 per
          cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
          della contribuzione.
              8.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
          tesoro,   sono   determinate  le  indennita'  spettanti  al
          presidente e ai membri dell'Autorita'.».