Art. 8.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito
chiamata Autorita', esercita le attribuzioni disciplinate dal
presente articolo.
2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o
organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione ed
elimina gli effetti della pubblicita' ingannevole e comparativa
illecita. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di Finanza che agisce con i
poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e dell'imposta sui redditi.
3. L'Autorita' puo' disporre con provvedimento motivato la
sospensione provvisoria della pubblicita' ingannevole e comparativa
illecita in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica
l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente
non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha
diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad
identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere ad ogni
soggetto le informazioni ed i documenti rilevanti al fine
dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora
le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicita' se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi
del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale
esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso
specifico. Se tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i
dati di fatto sono considerati inesatti.
6. Quando la pubblicita' e' stata o deve essere diffusa attraverso
la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o
televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorita', prima di
provvedere, richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravita'
l'Autorita' puo' ottenere dal professionista responsabile della
pubblicita' ingannevole e comparativa illecita l'assunzione
dell'impegno a porre fine all'infrazione, cessando la diffusione
della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di
illegittimita'. L'Autorita' puo' disporre la pubblicazione della
dichiarazione di assunzione dell'impegno in questione, a cura e spese
del professionista. In tali ipotesi, l'Autorita', valutata
l'idoneita' di tali impegni, puo' renderli obbligatori per il
professionista e definire il procedimento senza procedere
all'accertamento dell'infrazione.
8. L'Autorita', se ritiene la pubblicita' ingannevole o il
messaggio di pubblicita' comparativa illecito, vieta la diffusione,
qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la
continuazione, qualora sia gia' iniziata. Con il medesimo
provvedimento puo' essere disposta, a cura e spese del
professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto,
nonche', eventualmente, di un'apposita dichiarazione rettificativa in
modo da impedire che la pubblicita' ingannevole o il messaggio di
pubblicita' comparativa illecito continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicita',
l'Autorita' dispone inoltre l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto
conto della gravita' e della durata della violazione. Nel caso di
pubblicita' che possono comportare un pericolo per la salute o la
sicurezza, nonche' suscettibili di raggiungere, direttamente o
indirettamente, minori o adolescenti, la sanzione non puo' essere
inferiore a 50.000,00 euro.
10. Nei casi riguardanti pubblicita' inserite sulle confezioni di
prodotti, l'Autorita', nell'adottare i provvedimenti indicati nei
commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga
conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.
11. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con
proprio regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto legislativo, disciplina la
procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la
piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli
inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed
in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma
7, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa per
un periodo non superiore a trenta giorni.
13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorita' sono
soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del
presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il
pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo
deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del
provvedimento dell'Autorita'.
14. Ove la pubblicita' sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non
ingannevole della stessa o di liceita' del messaggio di pubblicita'
comparativa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi
abbiano interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario
in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598
del codice civile, nonche', per quanto concerne la pubblicita'
comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della
disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto
a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni, nonche' delle denominazioni di origine riconosciute e
protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e
servizi concorrenti.
16. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze disciplinate
dal presente decreto, il numero dei posti previsti per la pianta
organica del personale di ruolo dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato dall'articolo 11, comma 1, della legge 10
ottobre 1990, n. 287, e' incrementato di venti unita', di cui due di
livello dirigenziale. Ai medesimi fini, e' altresi' incrementato di
dieci unita' il numero dei contratti di cui all'articolo 11, comma 4,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'Autorita' potra' avvalersi
dell'istituto del comando per un contingente di dieci unita' di
personale. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente
disposizione si fara' fronte con le risorse raccolte ai sensi
dell'articolo 10, comma 7-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Note all'art. 8.
- L'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato), cosi'
dispone:
«Art. 14 (Istruttoria). - 1. L'Autorita', nei casi di
presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica
l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti
interessati. I titolari o legali rappresentanti delle
imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno
facolta' di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio
dell'istruttoria, nonche' di essere nuovamente sentiti
prima della chiusura di questa.
2. L'Autorita' puo' in ogni momento dell'istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in
possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti
utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine
di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia,
anche avvalendosi della collaborazione di altri organi
dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e
statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati
riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorita' sono tutelati dal segreto d'ufficio anche
nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I funzionari dell'Autorita' nell'esercizio delle
loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d'ufficio.
5. Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti
richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a
cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono
salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento
vigente.».
- Gli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre
1981, n. 689, «Modifiche al sistema penale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O,
cosi' dispongono:
«Art. 26 (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
L'autorita' giudiziaria o amministrativa che ha
applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni
economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata
in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non puo'
essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il
debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il
termine fissato dall'autorita' giudiziaria o
anuninistrativa, l'obbligato e' tenuto al pagamento del
residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.».
«Art. 27 (Esecuzione forzata).
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22,
decorso inutilmente ii termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per la esazione delle imposte dirette,
trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da'
in carico all'esattore per la riscossione in unica
soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura
ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e
comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la
somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto
penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla
riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle
spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo
nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo
per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione
e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e'
trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli
interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore
si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione
delle imposte dirette.».
«Art. 28 (Prescrizione).
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa
la violazione.
L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle
norme del codice civile.».
«Art. 29 (Devoluzione dei proventi).
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui
era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare
della multa o dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste
dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci, e' devoluto allo Stato.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i
proventi spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di
ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse
dalla ripartizione le autorita' competenti ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro
spettante e' ripartita tra gli altri aventi diritto, nella
proporzione attribuita a ciascuno di essi.».
- L'art. 2598 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
«Approvazione del testo del codice civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1942, n. 79, edizione
straordinaria, cosi' dispone:
«Art. 2598 (Atti di concorrenza sleale).
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei
segni distintivi (2563 e seguenti) e dei diritti di
brevetto (2584 e seguenti), compie atti di concorrenza
sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente i
prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro
mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l'attivita' di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e
sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinare il
discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o
dell'impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni
altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.».
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, «Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
- Il decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30
«Codice della proprieta' industriale» a norma dell'art. 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- L'art. 11 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi'
dispone:
«Art. 11 (Personale della Autorita). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri e' istituito un
apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorita'. Il
numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo'
eccedere le centocinquanta unita'. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle
categorie per le quali sono previste assunzioni in base
all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale
e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai
criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in
vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorita'.
3. Al personale in servizio presso l'Autorita' e' in
ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o
incarico o esercitare attivita' professionali, commerciali
e industriali.
4. L'Autorita' non puo' assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato
dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta
unita'. L'Autorita' puo' inoltre avvalersi, quando
necessario, di esperti da consultare su specifici temi e
problemi.
5. Al funzionamento dei servizi e degli uffici
dell'Autorita' sovraintende il segretario generale, che ne
risponde al presidente, e che e' nominato dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
proposta del presidente dell'Autorita'.».
- L'art. 10 della legge 19 ottobre 1990, n. 287, cosi'
dispone:
«Art. 10 (Autorita' garante della concorrenza e del
mercato). - 1. E' istituita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, denominata ai fini della
presente legge Autorita', con sede in Roma.
2. L'Autorita' opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' organo
collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il presidente e' scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilita' e rilievo. I quattro membri sono
scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi
tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalita'
provenienti da settori economici dotate di alta e
riconosciuta professionalita'.
3. I membri dell'Autorita' sono nominati per sette anni
e non possono essere confermati. Essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, ne' possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I
dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata del mandato.
4. L'Autorita' ha diritto di corrispondere con tutte le
pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto
pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue
funzioni. L'Autorita', in quanto autorita' nazionale
competente per la tutela della concorrenza e del mercato,
intrattiene con gli organi delle Comunita' europee i
rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del
tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sono stabilite procedure istruttorie che garantiscono agli
interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il
contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorita' delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle camere, nonche' quelle
dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti
previsti dalla presente legge, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.
7. L'Autorita' provvede all'autonoma gestione delle
spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto,
con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio di previsione approvato dall'Autorita' entro il
31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio
si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di
previsione, il quale deve comunque contenere le spese
indicate entro i limiti delle entrate previste, sono
stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il
rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il
30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7-bis. L'Autorita', ai fini della copertura dei costi
relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese
tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16,
comma 1. A tal fine, l'Autorita' adotta criteri di
parametrazione dei contributi commisurati ai costi
complessivi relativi all'attivita' di controllo delle
concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica
dell'operazione sulla base del valore della transazione
interessata e comunque in misura non superiore all'l,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime
della contribuzione.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del
tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al
presidente e ai membri dell'Autorita'.».