Art. 9.
                           Autodisciplina

  1.  Le  parti  interessate  possono  richiedere  che sia inibita la
continuazione  degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'
comparativa  ritenuta  illecita,  ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
  2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le  parti  possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato,
anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della pronuncia
dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita',  valutate  tutte le
circostanze,  puo'  disporre  la  sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.