Art. 9.
Autodisciplina
1. Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la
continuazione degli atti di pubblicita' ingannevole o di pubblicita'
comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e
autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina,
le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorita' fino
alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del
procedimento innanzi all'Autorita', ove lo stesso sia stato attivato,
anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia
dell'organismo di autodisciplina. L'Autorita', valutate tutte le
circostanze, puo' disporre la sospensione del procedimento per un
periodo non superiore a trenta giorni.