Art. 2.
          Fornitura non richiesta nei contratti a distanza

  1.  L'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  57  (Fornitura  non  richiesta).  - 1. Il consumatore non e'
tenuto  ad  alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non
richiesta.  In  ogni  caso l'assenza di risposta non implica consenso
del consumatore.
  2.  Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non
richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale
scorretta ai sensi del titolo III, capo II.».
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del
          2005 si veda la nota all'art. 1.