Art. 3. Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. L'assenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi del titolo III, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".».
Nota all'art. 3: - Il decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 190 (Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2005, n. 221.