Art. 3.
Servizi non richiesti nella commercializzazione a distanza di servizi
                             finanziari

  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  14 (Servizi non richiesti) - 1. Il consumatore non e' tenuto
ad   alcuna  prestazione  corrispettiva  in  caso  di  fornitura  non
richiesta.   L'assenza   di   risposta   non   implica  consenso  del
consumatore.
  2.  Salve  le sanzioni previste dall'articolo 16, ogni servizio non
richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale
scorretta  ai  sensi  del titolo III, capo II del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo".».
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  decreto  legislativo  del  19 agosto 2005 n. 190
          (Attuazione   della   direttiva  2002/65/CE  relativa  alla
          commercializzazione  a  distanza  di  servizi finanziari ai
          consumatori),  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del
          22 settembre 2005, n. 221.