Art. 5.
                         Disposizioni finali

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
gli  articoli 5,  comma  1,  e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173,
recante  disciplina  della  vendita  diretta a domicilio e tutela del
consumatore  dalle  forme  di vendita piramidali, sono abrogati nella
parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e
professionisti  come  definite  all'articolo 23, comma 1, lettera p),
del  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del
consumo  in  cui e' previsto o ipotizzabile un contributo da parte di
un  consumatore  come definito dall'articolo 18, comma 1, lettera a),
del  predetto  codice.  I  suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano
applicabili   pertanto   alle  forme  di  promozione  piramidale  che
coinvolgano  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che agisce nel
quadro  della  sua  attivita' commerciale, industriale, artigianale o
professionale.
 
          Note all'art. 5:
              -  Il  testo degli articoli 5 e 7 della legge 17 agosto
          2005 n. 173 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e
          tutela  del consumatore dalle forme di vendita piramidali),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005,
          n. 204 e' il seguente:
              «Art. 5 (Divieto delle forme di vendita piramidali e di
          giochi  o  catene).  -  1.  Sono vietate la promozione e la
          realizzazione  di attivita' e di strutture di vendita nelle
          quali  l'incentivo  economico  primario  dei  componenti la
          struttura  si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti
          piuttosto  che sulla loro capacita' di vendere o promuovere
          la  vendita  di  beni  o servizi determinati direttamente o
          attraverso altri componenti la struttura.
              2.    E'    vietata,    altresi',   la   promozione   o
          l'organizzazione  di tutte quelle operazioni, quali giochi,
          piani   di   sviluppo,   «catene   di   Sant'Antonio»,  che
          configurano  la possibilita' di guadagno attraverso il puro
          e  semplice  reclutamento  di  altre  persone  e  in cui il
          diritto  a  reclutare si trasferisce all'infinito previo il
          pagamento di un corrispettivo.».
              «Art. 7 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca
          piu' grave reato, chiunque promuove o realizza le attivita'
          o  le  strutture di vendita o le operazioni di cui all'art.
          5,  anche  promuovendo iniziative di carattere collettivo o
          inducendo  uno  o  piu'  soggetti  ad aderire, associarsi o
          affiliarsi  alle  organizzazioni  od  operazioni  di cui al
          medesimo  articolo,  e' punito con l'arresto da sei mesi ad
          un anno o con l'ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.
              2.  Per  le  violazioni di cui al comma 1 si applica la
          sanzione  accessoria  della pubblicazione del provvedimento
          con  le  modalita'  di  cui all'art. 36 del codice penale e
          della sua comunicazione alle associazioni dei consumatori e
          degli utenti rappresentative a livello nazionale.
              3.  All'impresa che non rispetti le disposizioni di cui
          all'art.  4,  commi 2, 3, 5, 6 e 9, si applica una sanzione
          amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 5.000 euro.».
              -  Per  i riferimenti al decreto legislativo n. 206 del
          2005 si veda la nota all'art. 1.