Art. 10. 
 
                 Disposizioni concernenti l'editoria 
 
  1. Per i contributi  relativi  agli  anni  2007  e  2008,  previsti
dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter,  2-quater,  8,  10  e  11,  e
dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n.  250,  si  applica  una
riduzione del 7 per cento  del  contributo  complessivo  spettante  a
ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell'articolo 3 della  legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. 
  2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della
corretta applicazione delle  disposizioni  contenute  nel  comma  454
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e  nel  comma
1246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine
per la presentazione dell'intera documentazione e  di  decadenza  dal
diritto alla  percezione  dei  contributi,  indicato  dal  comma  461
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le  imprese
richiedenti i contributi di cui all'articolo 3 della legge  7  agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, e' fissato al 30  settembre
successivo alla scadenza di presentazione della relativa  domanda  di
contributo. 
  3. La trasmissione dell'intera  documentazione  necessaria  per  la
valutazione del titolo d'accesso, la quantificazione del contributo e
la sua erogazione, entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  per  i
contributi relativi all'anno 2007 e di cui ai commi 454 dell'articolo
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell'articolo 1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti,  costituisce
onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza. 
  4. La regolarita' contributiva previdenziale, relativa all'anno  di
riferimento  dei  contributi  previsti  in   favore   delle   imprese
editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere  conseguita  entro
il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si
intende soddisfatta anche  quando  le  imprese  abbiano  pendente  un
ricorso  giurisdizionale  in  materia  di  contributi  previdenziali,
ovvero  abbiano  ottenuto  una  rateizzazione   del   pagamento   dei
contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute. 
  5. A decorrere dall'esercizio  finanziario  2008,  l'importo  della
compensazione dovuta alla Societa' Poste  Italiane  S.p.A.  a  fronte
dell'applicazione delle tariffe agevolate previste dal  decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2004, n. 46, e' ridotto del  7  per  cento  relativamente
agli importi annui relativi a ciascuna impresa; 
  6. La Societa' Poste Italiane S.p.A.  e'  tenuta  ad  applicare  la
riduzione dell'agevolazione tariffaria di cui al  comma  5,  operando
gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate. 
  7. Ai fini dell'ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle
spedizioni di prodotti editoriali,  ai  sensi  del  decreto-legge  24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2004,  n.  46,  le  pubblicazioni  dedicate  prevalentemente
all'illustrazione di prodotti o servizi  contraddistinti  da  proprio
marchio o altro elemento distintivo sono equiparate  ai  giornali  di
pubblicita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del  medesimo
decreto-legge n. 353 del 2003. 
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso  del  requisito  di
ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all'articolo 2, comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,   n.   353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  46,
e' richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni
spedite. 
  9. Per assicurare l'erogazione dei contributi diretti di  cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006,  e'  autorizzata
la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l'esercizio finanziario 2007. 
  10. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' abrogato.