Art. 11.

                  Estinzioni anticipate di prestiti

  1.  Per  ciascuno  degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario  di  cui  all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  sono  attribuiti,  fino
all'importo  di  30 milioni di euro annui, contributi per incentivare
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata
di  mutui  e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I
contributi  sono  corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno
richiesta,  per  far  fronte  agli  indennizzi,  penali o altri oneri
corrisposti  in aggiunta al debito residuo a seguito delle estinzioni
anticipate  effettuate  negli  anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di
una  certificazione,  le cui modalita' sono stabilite con decreto del
Ministero  dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti
fino  alla  concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro
per il triennio 2007-2009.