Art. 14.

      Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali

  1.  Al  fine  di assicurare efficienza ed efficacia nell'erogazione
dei   servizi   aggiuntivi   di  cui  all'articolo  117  del  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e successive modificazioni,
strumentali    alla    migliore   fruizione   dei   beni   culturali,
razionalizzando  le  risorse  disponibili,  l'affidamento dei servizi
stessi  avviene  in forma integrata rispetto sia alle varie tipologie
indicate  nel  medesimo articolo 117 che ai diversi istituti e luoghi
della cultura, nei quali i servizi devono essere svolti, presenti nel
territorio   di  rispettiva  competenza,  da  parte  delle  Direzioni
regionali  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici e degli Istituti
dotati  di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
  2.  Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per i beni
e  le  attivita' culturali, nel rispetto delle norme dell'ordinamento
comunitario,  e' disciplinata l'organizzazione dei servizi aggiuntivi
sulla  base  dei  principi  di  cui al presente articolo, tra l'altro
prevedendo  che,  in  prima applicazione, l'affidamento integrato dei
servizi   avvenga,   se   necessario,   anche  con  termini  iniziali
differenziati,   garantendo   la   naturale   scadenza  dei  rapporti
concessori in corso.
  3.    In   attesa   dell'entrata   in   vigore   della   disciplina
sull'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi di cui ai commi 1 e
2,  i  rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi restano
efficaci  fino  alla loro naturale scadenza, ovvero, se scaduti, fino
all'aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008.