Art. 15. Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa 1. Per fare fronte ai maggiori oneri contrattuali del biennio 2006-2007 relativi all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007, e' autorizzata, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una spesa massima di 1.000 milioni di euro lordi, per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per i quali gli atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto decorrenze successive al 1° febbraio 2007. 2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione per il personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007 definitivamente sottoscritti entro il 1° dicembre 2007. 3. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' al personale statale in regime di diritto pubblico per il quale, entro il termine del 1° dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di recepimento degli accordi sindacali o dei provvedimenti di concertazione relativi al biennio 2006-2007. 4. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti del personale dipendente dalle amministrazioni del settore pubblico non statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano stati sottoscritti definitivamente i contratti collettivi nazionali relativi al biennio 2006-2007. 5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.