Art. 15.

      Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa

  1.  Per  fare  fronte  ai  maggiori  oneri contrattuali del biennio
2006-2007  relativi  all'anno 2007, derivanti dall'applicazione degli
accordi   ed  intese  intervenute  in  materia  di  pubblico  impiego
nell'anno  2007,  e'  autorizzata,  in  aggiunta  a  quanto  previsto
dall'articolo  1,  commi  546 e 549, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  una  spesa  massima  di  1.000  milioni  di  euro lordi, per la
retrodatazione  al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio per
i  quali  gli  atti negoziali indicati nei commi 2 e 3 hanno previsto
decorrenze successive al 1° febbraio 2007.
  2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 trova applicazione per il
personale delle amministrazioni dello Stato destinatario di contratti
collettivi  nazionali  relativi  al biennio 2006-2007 definitivamente
sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.
  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si applica altresi' al
personale  statale  in regime di diritto pubblico per il quale, entro
il  termine  del  1°  dicembre 2007, siano stati emanati i decreti di
recepimento   degli   accordi   sindacali   o  dei  provvedimenti  di
concertazione relativi al biennio 2006-2007.
  4.  La  disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei
confronti  del personale dipendente dalle amministrazioni del settore
pubblico  non  statale per il quale, entro il 1° dicembre 2007, siano
stati  sottoscritti  definitivamente i contratti collettivi nazionali
relativi al biennio 2006-2007.
  5.  Gli  importi  corrisposti  ai  sensi  dei  commi  1,  2,  3 e 4
costituiscono  anticipazione  dei  benefici  complessivi  del biennio
2006-2007  da definire, in sede contrattuale, dopo l'approvazione del
disegno di legge finanziaria per l'anno 2008.