Art. 17. Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale 1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "delle somme versate" sono sostituite dalle seguenti: "delle somme da versare" e dopo le parole: "transattivi negli anni" e' inserita la seguente: "2001,".