Art. 17.

         Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale

  1. All'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
le  parole:  "delle  somme  versate"  sono sostituite dalle seguenti:
"delle  somme  da versare" e dopo le parole: "transattivi negli anni"
e' inserita la seguente: "2001,".