Art. 18.

          Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali

  1.  Per  l'adempimento  di  impegni internazionali per la pace e lo
sviluppo  e'  autorizzata  la spesa di 500 milioni di euro per l'anno
2007, da destinare:
    a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano
per attivita' di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility";
    b)  per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota
del  contributo  italiano  a  favore  del  Fondo globale per la lotta
contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found);
    c)  per  100  milioni di euro, alla corresponsione di quota parte
dei  contributi  obbligatori  dovuti all'Organizzazione delle Nazioni
Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale;
    d)   per  225  milioni  di  euro,  all'erogazione  di  contributi
volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in
via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge
26 febbraio 1987, n. 49;
    e)  per  5  milioni  di euro, al completamento delle attivita' di
assistenza  per  la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui
alla legge 19 luglio 2004, n. 196.
  2.  Per  la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo
internazionali  per  aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e'
autorizzata  la  spesa  di  410  milioni di euro, per l'anno 2007, da
ripartire  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.