Art. 18. Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali 1. Per l'adempimento di impegni internazionali per la pace e lo sviluppo e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare: a) per 40 milioni di euro, alla costituzione di un Fondo italiano per attivita' di mantenimento della pace in Africa "Peace Facility"; b) per 130 milioni di euro, al versamento di una ulteriore quota del contributo italiano a favore del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria (Global Health Found); c) per 100 milioni di euro, alla corresponsione di quota parte dei contributi obbligatori dovuti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per le Forze di pace e per la Corte penale internazionale; d) per 225 milioni di euro, all'erogazione di contributi volontari ad organizzazioni umanitarie operanti a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49; e) per 5 milioni di euro, al completamento delle attivita' di assistenza per la distruzione delle armi chimiche in Russia, di cui alla legge 19 luglio 2004, n. 196. 2. Per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo internazionali per aiuti finanziari ai Paesi in via di sviluppo, e' autorizzata la spesa di 410 milioni di euro, per l'anno 2007, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.