Art. 19.

              Misure in materia di pagamenti della P.A.

  1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dal  comma  9
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole:  "Le  amministrazioni  pubbliche" sono sostituite
dalle  seguenti:  "A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche";
    b)   le  parole:  "e  le  societa'  a  prevalente  partecipazione
pubblica," sono soppresse;
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente:
      "2-bis.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  l'importo  di  cui al comma 1 puo'
essere  aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero
diminuito.".