Art. 19. Misure in materia di pagamenti della P.A. 1. Al comma 1 dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Le amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche"; b) le parole: "e le societa' a prevalente partecipazione pubblica," sono soppresse; c) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.".