Art. 21.

      Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica

  1.  Nei  comuni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1, della legge 8
febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa
delle  categorie  sociali  ivi  indicate  e  di ampliare l'offerta di
alloggi  in  locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente
collocati  nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel
limite  di  550  milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  un  programma
straordinario   di   edilizia   residenziale   pubblica   finalizzato
prioritariamente al recupero e l'adattamento funzionale di alloggi di
proprieta'  degli  ex IACP o dei comuni, non occupati, all'acquisto o
la   locazione  di  alloggi,  nonche'  all'eventuale  costruzione  di
alloggi,  da  destinare  prioritariamente  a  soggetti  sottoposti  a
procedure  esecutive  di  rilascio  in  possesso dei requisiti di cui
all'articolo  1  della  citata  legge  n.  9  del  2007  e  diretto a
soddisfare  il  fabbisogno  alloggiativo  individuato dalle regioni e
province  autonome  sulla  base di elenchi di interventi prioritari e
immediatamente  realizzabili,  con  particolare  riferimento a quelli
ricompresi  nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa
legge   e   in  relazione  alle  priorita'  definite  nel  tavolo  di
concertazione generale sulle politiche abitative.
  2.  Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono  al  Ministero  delle infrastrutture e al Ministero della
solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
  3.  Con  decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il  Ministro  della  solidarieta'  sociale, entro trenta giorni dalla
data  di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli
interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli
elenchi  di  cui  comma  1.  Col  medesimo  decreto  sono definite le
modalita'  di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere
trasferiti   direttamente   ai   comuni  ed  agli  ex  IACP  comunque
denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla
Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione
per   i   medesimi  fini.  La  ripartizione  dei  finanziamenti  deve
assicurare  una  equa  distribuzione territoriale, assicurando che in
ciascuna  regione  vengano  localizzati  finanziamenti  per una quota
percentuale  delle risorse di cui al comma 1, pari a quella stabilita
dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data
17  marzo  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10
giugno 2003.
  4.  L'1  per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato
alla  costituzione  ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e
degli  Osservatori  regionali  sulle  politiche abitative, al fine di
assicurare  la  formazione, l'implementazione e la condivisione delle
banche  dati  necessarie  per  la  programmazione degli interventi di
edilizia residenziale con finalita' sociali. Con apposito decreto del
Ministro  delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite le modalita' di funzionamento
della rete degli Osservatori e di impiego del finanziamento.