Art. 24.

            Sostegno straordinario ai comuni in dissesto

  1.  Al fine di accelerare i pagamenti dei crediti certi, liquidi ed
esigibili  alla  data  del 31 dicembre 2006, per i comuni che abbiano
deliberato  il  dissesto  successivamente  al 31 dicembre 2002, viene
trasferita  una  somma pari a 150 milioni di euro per l'effettuazione
di  pagamenti  entro il 31 dicembre 2007. Detta somma sara' ripartita
nei limiti della massa passiva accertata, al netto di altri eventuali
contributi  statali  e regionali previsti da precedenti disposizioni,
sulla  base  della  popolazione  residente  al  31 dicembre 2006. Per
ciascun  comune, le risorse sono trasferite sui conti vincolati delle
rispettive gestioni commissariali.
  2.  Le  somme non utilizzate per l'effettuazione di pagamenti entro
il  termine  del  31  dicembre  2007 sono riversate al bilancio dello
Stato  con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata.
  3.  Nel  caso  di adozione, da parte della Giunta municipale, della
modalita'  semplificata,  ai  sensi dell'articolo 258 del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  la  somma di cui al comma 1
rientra  tra  le  risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune
per  le transazioni che saranno definite dall'Organo straordinario di
liquidazione  e  che  dovranno  essere liquidate entro il 31 dicembre
2007.
  4.  Con  le  eventuali  risorse  residuali,  l'ente  procede, fermo
restando  quanto  previsto  al  comma  2,  al  pagamento  dei residui
passivi,  cosi' come definiti dall'articolo 255, comma 10, del citato
decreto  legislativo  n.  267  del  2000, e successive modificazioni,
relativi a investimenti.
  5.  In  caso  di  mancata adozione della modalita' semplificata, al
fine  di  rispettare  il  principio della par condicio creditorum, le
risorse   potranno   essere   utilizzate   dall'ente   e  dall'Organo
straordinario di liquidazione, ciascuno per le rispettive competenze.
Le  risorse  devono essere utilizzate per il pagamento di quanto gia'
previsto nel comma 4; e per il pagamento, in via transattiva, secondo
l'ordine di priorita' di seguito indicato, di una quota, comunque non
superiore al 60 per cento del debito accertato, afferente:
    a) alle spese per le quali sussiste gia' un titolo esecutivo;
    b) alle procedure esecutive estinte.