Art. 26.

                 Disposizioni in materia di ambiente

  1.  Per  l'anno 2007 e' concesso al Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare un contributo straordinario di 20
milioni  di  euro  per l'attuazione di programmi di intervento per le
aree  protette  e  per  la  difesa del mare. Con decreto del Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare sono definite
le modalita' e i criteri di utilizzazione delle somme stanziate.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  al  fine  del  raggiungimento  degli obiettivi previsti dal
Protocollo di Kyoto, i nuovi interventi pubblici, almeno nella misura
del  40%,  devono  essere accompagnati da una certificazione relativa
alla  riduzione  delle  emissioni  di  gas serra, secondo procedure e
modalita'  definite  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i Ministri
dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo  economico e delle
politiche agricole forestali e alimentari.
  3.  Il  Governo  inserisce  annualmente  nel DPEF un aggiornamento,
predisposto  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di
attuazione  degli  impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione
del  Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, anche in relazione
al  piano  di  azione  nazionale di cui all'articolo 2 della legge 1°
giugno 2002, n. 120.
  4.  Al fine di consentire al Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e del mare di esercitare in maniera piu' efficace le
proprie competenze, all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 18
maggio  2006,  n.  181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio  2006,  n.  233, le parole "il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare" sono soppresse.