Art. 29
                  Contributi alla Fondazione ONAOSI

  1.  Nelle  more della riforma della fondazione ONAOSI finalizzata a
rendere  omogenea la sua disciplina a quella degli enti assistenziali
e  previdenziali  concernenti  le  libere  professioni,  al  fine  di
ottemperare al disposto della sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della
Corte   costituzionale,   il   contributo  obbligatorio  dovuto  alla
Fondazione  ONAOSI  da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti
ai  rispettivi  ordini  professionali  italiani  dei  farmacisti, dei
medici  chirurghi  e  odontoiatri,  dei  veterinari, nel rispetto dei
principi  di  autonomia  affermati  dal decreto legislativo 30 giugno
1994,  n.  509, e' determinato dal consiglio di amministrazione della
Fondazione  in  modo  da  assicurare l'equilibrio della gestione e la
conformita'   alle   finalita'   statutarie  dell'ente  rapportandone
l'entita',   per   ciascun  interessato,  ad  una  percentuale  della
retribuzione di base e all'anzianita' di servizio.
  2.  Degli stessi criteri di cui al comma 1 tiene conto il consiglio
di   amministrazione  della  Fondazione  ONAOSI  nel  procedere  alla
rideterminazione  dei contributi dovuti ai sanitari ivi indicati, per
il  periodo  compreso  dalla data del 20 giugno 2007 di pubblicazione
della  sentenza n. 190 del 5 giugno 2007 della Corte costituzionale a
quella di entrata in vigore del presente decreto.