Art. 3.

Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui
          all'elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007

  1.  All'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al comma 758, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al
fine  di  garantire  la  tempestiva  attivazione del finanziamento in
corso  d'anno  degli  interventi  previsti  nel predetto elenco 1, e'
consentito,  per  l'anno  2007,  l'utilizzo  di una parte delle quote
accantonate   per   ciascun   intervento,   nel   limite  di  importi
corrispondenti  a  effetti  in  termini  di  indebitamento netto pari
all'ottanta  per  cento  di quelli determinati nel medesimo elenco 1.
Per  gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle
quote  accantonate  per  ciascun  intervento,  nel  limite di importi
corrispondenti  a  effetti  in termini di indebitamento netto pari al
settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.";
    b) al comma 759 e' soppressa la parola: "trimestralmente";
    c)  al  comma  762 le parole: "per gli importi accertati ai sensi
del  comma  759"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "secondo quanto
previsto dai commi 758 e 759".
  2.  Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,
e'  sostituito  dal  seguente: "2. Le anticipazioni di cui al comma 1
sono   estinte  a  valere  sulla  quota  delle  somme  stanziate  sui
pertinenti  capitoli  di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758,
secondo   periodo,   della   legge   27   dicembre   2006,   n.  296,
preventivamente   rispetto  agli  utilizzi  cui  sono  destinati  gli
stanziamenti stessi.".