Art. 30.

         Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'interno  e  per  i  beni e le attivita' culturali, dispone entro
sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
commissariamento  della  Fondazione  Ordine  Mauriziano,  di  seguito
denominata  FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono
attribuite  la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attivita' di
gestione  e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e
secondo  le  norme  del  decreto-legge  19  novembre  2004,  n.  277,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in
quanto compatibili col presente articolo.
  2.  L'attivita'  di  gestione  e  liquidazione e' controllata da un
comitato  di  vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con
funzioni  di  presidente,  dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  uno  dalla  regione  Piemonte  e  tre  dai  creditori. Il
comitato  autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione
di  euro  ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea
dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.
  3.  Nessuna  azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere
iniziata  o  proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  4.   Il  commissario  predispone  in  via  d'urgenza  un  piano  di
liquidazione  dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da
vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n.
277  del  2004,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 4 del
2005.   Il  piano  e'  sottoposto  al  comitato  di  vigilanza.  Alla
liquidazione  il  commissario  procede tramite procedure competitive,
assicurando  adeguate  forme  di  pubblicita'.  Il  commissario  puo'
avvalersi   di   esperti,   nonche'   degli   uffici   del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  5.  Il  piano  di  liquidazione  e'  approvato  dai  creditori  che
rappresentano  la  maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano
previste  diverse  classi di creditori, il piano e' approvato se tale
maggioranza  si  verifica  inoltre  nel  maggior numero di classi. Il
piano  puo'  prevedere  che i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca  non  vengano  soddisfatti integralmente, purche' il piano ne
preveda   la   soddisfazione   in   misura  non  inferiore  a  quella
realizzabile,   in  ragione  della  collocazione  preferenziale,  sul
ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile  ai  beni  o  diritti  sui  quali  sussiste  la causa di
prelazione,  indicato nella relazione giurata di un professionista in
possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d),   del   regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  e  successive
modificazioni,  designato  dal  comitato di vigilanza. Il trattamento
stabilito  per  ciascuna  classe non puo' avere l'effetto di alterare
l'ordine delle cause legittime di prelazione.
  6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che,
verificatane   la  correttezza  formale,  pronuncia,  con  ordinanza,
l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui
nei  confronti  dei  creditori  concorsuali non soddisfatti. Con tale
atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a
qualunque  titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM.
Contro  l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre
reclamo   al   Tribunale   di  Torino,  in  composizione  collegiale,
funzionalmente  competente,  che  decide  con  ordinanza in camera di
consiglio.  Contro  tale  provvedimento puo' essere proposto soltanto
ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
  7.  Gli  atti  di  costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni
della  FOM,  successivi  al  23  settembre  2003,  non possono essere
opposti  al commissario e sono inefficaci. Sono altresi' inefficaci i
pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli
di  carattere  retributivo  per  prestazioni  di  lavoro  o per spese
correnti.   Il   commissario   cura   la   ripetizione   delle  somme
eventualmente  corrisposte.  La  richiesta  di restituzione di somme,
approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
  8.  Per  quanto  non disposto dal presente articolo si applicano le
norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del
regio  decreto  n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonche',
per  quanto  attiene  al  procedimento,  dagli articoli 125 e 126 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.