Art. 30. Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attivita' di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo. 2. L'attivita' di gestione e liquidazione e' controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, uno dalla regione Piemonte e tre dai creditori. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione. 3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il commissario predispone in via d'urgenza un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui all'allegato A del citato decreto n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano e' sottoposto al comitato di vigilanza. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicita'. Il commissario puo' avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Il piano di liquidazione e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento puo' essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'. 7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresi' inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo. 8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonche', per quanto attiene al procedimento, dagli articoli 125 e 126 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.