Art. 33.

Disposizioni a favore dei soggetti    talassemici    danneggiati   da
                         trasfusioni infette

  1.  Per  le  transazioni  da  stipulare  con  soggetti  talassemici
danneggiati  da  sangue  o  emoderivati infetti, che hanno instaurato
azioni  di  risarcimento  danni  tuttora  pendenti, e' autorizzata la
spesa di 94 milioni di euro annui per l'anno 2007.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sono fissati i criteri per
l'accesso  alle  transazioni  di  cui  al  comma  1, con priorita', a
parita' di gravita' dell'infermita', per le condizioni economiche del
soggetto   definite   mediante   l'utilizzo   dell'indicatore   della
situazione   economica   equivalente   (ISEE),   di  cui  al  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
  3.    L'ulteriore   indennizzo   previsto   dall'articolo   4   del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e' da intendersi concedibile, nei
limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  recata dal citato articolo 4,
anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali,
pur  in  assenza  di  ascrizione  tabellare  ai  sensi della legge 25
febbraio   1992,  n.  210,  sia  stato  comunque  riconosciuto  dalla
competente   commissione   medico   ospedaliera   il   nesso  tra  la
trasfusione,  o  la  somministrazione  di  emoderivati  infetti, e la
patologia riscontrata.
  4.  L'assegno  una tantum aggiuntivo previsto dall'articolo 4 della
legge  29  ottobre  2005,  n.  229, da corrispondersi per la meta' al
soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti che prestano od
abbiano  prestato  al  danneggiato assistenza in maniera prevalente e
continuativa,  nel  caso  in cui il danneggiato sia minore di eta' od
incapace  di  intendere  e  di  volere  e' corrisposto interamente ai
congiunti  che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza
in maniera prevalente e continuativa.
  5.  Ai  soggetti gia' deceduti alla data di entrata in vigore della
legge  n.  229  del  2005,  e che siano gia' titolari dell'indennizzo
previsto  ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive
modificazioni,  e'  corrisposto  in favore degli "aventi diritto", su
domanda  degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un
assegno  una  tantum  il  cui  importo  e'  definito, con decreto del
Ministro  della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze, secondo criteri di analogia all'assegno una tantum di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine
e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2007. Ai fini
del presente articolo sono considerati "aventi diritto", nell'ordine,
i  seguenti  soggetti:  il  coniuge,  i figli, i genitori, i fratelli
minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.