Art. 34.
  Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del
terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime
  del dovere a causa di azioni criminose, nonche' ai loro familiari
                             superstiti

  1.  Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui
all'articolo  1,  commi  563  e 564, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,   ed   alle  vittime  della  criminalita'  organizzata,  di  cui
all'articolo  1  della  legge  20  ottobre  1990,  n. 302, ed ai loro
familiari superstiti, riconosciute alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono corrisposte, per l'anno 2007, le elargizioni
di  cui  all'articolo  5,  commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n.
206. Ai beneficiari vanno compensate le somme gia' percepite. L'onere
recato  dal  presente  comma  e'  valutato in 170 milioni di euro per
l'anno 2007.
  2.  Il  Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri
di  cui al presente articolo, informando tempestivamente il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione dei
provvedimenti  correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n.
2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in
vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.
  3.  Gli  enti previdenziali privati gestori di forme pensionistiche
obbligatorie  provvedono,  per  la  parte  di  propria competenza, al
pagamento  dei  benefici di cui alla legge n. 206 del 2004, in favore
dei  propri  iscritti  aventi  diritto ai suddetti benefici, fornendo
rendicontazione   degli   oneri  finanziari  sostenuti  al  Ministero
dell'interno,  il  quale  provvede  a  rimborsare gli enti citati nei
limiti di spesa previsti dalla legge n. 206 del 2004.