Art. 38. Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale 1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti giudiziari individuali, il Ministero della giustizia provvede alla realizzazione della banca dati delle misure cautelari di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' al rafforzamento della struttura informatica del Registro generale del casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base nazionale con i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di certificazione. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di 20 milioni di euro.