Art. 38.

Potenziamento ed interconnessione    del    Registro   generale   del
                        casellario giudiziale

  1. Al fine di potenziare gli strumenti di conoscenza dei precedenti
giudiziari  individuali,  il  Ministero della giustizia provvede alla
realizzazione   della  banca  dati  delle  misure  cautelari  di  cui
all'articolo  97  del  decreto  legislativo  28  luglio 1989, n. 271,
nonche'  al  rafforzamento  della  struttura informatica del Registro
generale  del  casellario giudiziale ed alla sua integrazione su base
nazionale  con  i carichi pendenti, prevedendo il relativo sistema di
certificazione.
  2.  Per  le  finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno
2007, la spesa di 20 milioni di euro.