Art. 39. Disposizioni in materia di accertamento e riscossione 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101, 102 e 103 sono abrogati. 2. All'articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche", sono inserite le seguenti: ", per l'imposta regionale sulle attivita' produttive". 3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all'acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' piu' utilizzabile l'allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualita' e quantita' dei medicinali venduti. 4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono inserite le seguenti: ", al costante scambio"; b) al comma 57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell'Amministrazione finanziaria, l'attivita' di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalita' di gestione del sistema informativo della fiscalita' funzionali ad un'effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56.". 5. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: "7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.". 6. All'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2007" e le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2010". 7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all'attivita' di riscossione dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere effettuata entro il 30 giugno 2008. 8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26: 1) al comma 1, le parole da: "provvede" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale."; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il concessionario anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento: a) immediatamente, in caso di presentazione dell'avente diritto presso i propri sportelli; b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell'importo delle relative spese."; b) all'articolo 48 le parole: "il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 26, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "i termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis".