Art. 39.

        Disposizioni in materia di accertamento e riscossione

  1.  All'articolo  1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi
101, 102 e 103 sono abrogati.
  2.  All'articolo  2752,  primo  comma,  del  codice civile, dopo le
parole:  "per  l'imposta  sul reddito delle persone giuridiche", sono
inserite  le  seguenti:  ",  per  l'imposta regionale sulle attivita'
produttive".
  3.  Per  certificare  la  spesa sanitaria relativa all'acquisto dei
medicinali  effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine
della  deduzione  o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, non e' piu'
utilizzabile    l'allegazione    allo    scontrino    fiscale   della
documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante
la natura, qualita' e quantita' dei medicinali venduti.
  4.  All'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 56, dopo le parole: "alla condivisione" sono inserite
le seguenti: ", al costante scambio";
    b)  al  comma  57, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
Ministro dell'economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte
le   strutture   dell'Amministrazione   finanziaria,  l'attivita'  di
indirizzo  necessaria  a  garantire  la razionalizzazione ed omogenee
modalita'  di  gestione  del  sistema  informativo  della  fiscalita'
funzionali  ad  un'effettiva  ed  efficace  realizzazione del sistema
integrato di cui al comma 56.".
  5.  All'articolo  3  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo  il  comma  7-bis  e'  inserito il seguente: "7-ter. Nell'ambito
degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. puo' attribuire
ai  soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero
altri strumenti finanziari.".
  6.  All'articolo  3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n.  248,  le parole: "31 agosto 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"30  settembre  2007"  e le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre 2010".
  7.  Ai  fini  di  cui  agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53,
comma  1,  del  decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  la
comunicazione  dei  dati  ivi  previsti,  relativi  all'attivita'  di
riscossione  dei ruoli di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
delle  finanze  3  settembre  1999,  n. 321, svolta fino alla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
puo' essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
  8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 26:
      1)  al  comma  1,  le  parole da: "provvede" fino alla fine del
comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ", entro trenta giorni dal
ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all'avente
diritto,  invitandolo  a  presentarsi  presso  i propri sportelli per
ritirare  il  rimborso  ovvero  ad  indicare  che  intende  riceverlo
mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.";
      2)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis. Il
concessionario  anticipa  le  somme di cui al comma 1, provvedendo al
pagamento:
        a)  immediatamente,  in  caso  di  presentazione  dell'avente
diritto presso i propri sportelli;
        b)   entro   dieci  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale
caso  le  somme  erogate  sono  diminuite dell'importo delle relative
spese.";
    b)  all'articolo  48 le parole: "il termine di sessanta giorni di
cui  all'articolo  26,  comma  1"  sono sostituite dalle seguenti: "i
termini di cui all'articolo 26, comma 1-bis".