Art. 4.

              Commissariamento di regioni inadempienti

  1.  Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli
Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti
e  dal  Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza,  di  cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa
Stato-regioni  del 23 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.  105  del  7  maggio 2005, con le modalita' previste dagli accordi
sottoscritti  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 180, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311, e successive modificazioni, si prefiguri il
mancato  rispetto  da  parte della regione degli adempimenti previsti
dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri
finanziari  nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione
degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e
di  riorganizzazione  del sistema sanitario regionale, anche sotto il
profilo  amministrativo  e  contabile, tali da mettere in pericolo la
tutela   dell'unita'   economica   e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni,  ferme  restando  le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma  796,  lettera  b),  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  la  procedura di cui
all'articolo  8,  comma  1,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  della  salute,  sentito  il  Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro
quindici   giorni   tutti   gli   atti   normativi,   amministrativi,
organizzativi  e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli
obiettivi previsti nel Piano.
  2.  Ove  la  regione  non  adempia  alla diffida di cui al comma 1,
ovvero  gli  atti  e le azioni posti in essere, valutati dai predetti
Tavolo   e   Comitato,   risultino   inidonei   o   insufficienti  al
raggiungimento   degli   obiettivi   programmati,  il  Consiglio  dei
Ministri,  su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro della salute, sentito il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta
per  l'intero  periodo  di  vigenza del singolo Piano di rientro. Gli
eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a
carico della regione interessata.