Art. 40. Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali 1. Al fine di garantire la continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, considerato che l'assegnazione della nuova concessione, avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sara' operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco continuera' ad essere assicurata dall'attuale concessione fino a piena operativita' della nuova concessione e comunque non oltre il 30 settembre 2008. 2. Per la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo 2008, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, una Agenzia fiscale, alla quale sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitati secondo la disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa. 3. In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia. 4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono nominati il direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo statuto provvisorio e le disposizioni necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a decorrere dalla quale le funzioni svolte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono esercitate dall'Agenzia. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e' soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni gia' esercitate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono essere assegnate, senza oneri a carico della finanza pubblica, ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali e puo' essere disposta la trasformazione dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico. 6. Si applica l'articolo 73, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento.". 8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se piu' favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale.".