Art. 40.

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali

  1.  Al  fine  di  garantire  la  continuita' di esercizio del gioco
Enalotto  e del suo gioco opzionale, nonche' la tutela dei preminenti
interessi  pubblici  connessi,  considerato  che l'assegnazione della
nuova  concessione,  avviata con il bando di gara del 29 giugno 2007,
ai  sensi dell'articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  sara' operativa nel corso dell'anno 2008, la gestione del gioco
continuera'  ad  essere  assicurata  dall'attuale  concessione fino a
piena operativita' della nuova concessione e comunque non oltre il 30
settembre 2008.
  2.  Per  la gestione delle funzioni esercitate dall'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e' istituita, a decorrere dal 1° marzo
2008,  senza  oneri  aggiuntivi  a carico della finanza pubblica, una
Agenzia  fiscale,  alla  quale  sono  trasferiti  i relativi rapporti
giuridici,  poteri  e  competenze,  che vengono esercitati secondo la
disciplina dell'organizzazione interna dell'Agenzia stessa.
  3.  In fase di prima applicazione il Ministro dell'economia e delle
finanze   stabilisce   con  decreto  i  servizi  da  trasferire  alla
competenza dell'Agenzia.
  4. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  vengono  nominati  il direttore e il comitato
direttivo  dell'Agenzia. Con propri decreti il Ministro dell'economia
e  delle  finanze  approva  lo  statuto provvisorio e le disposizioni
necessarie al primo funzionamento dell'Agenzia.
  5.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce la data a
decorrere   dalla   quale  le  funzioni  svolte  dall'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato secondo l'ordinamento vigente, sono
esercitate  dall'Agenzia.  Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate  dall'Amministrazione  autonoma dei Monopoli di Stato, che
e'  soppressa. Con il regolamento previsto dal comma 15 dell'articolo
1   del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, alcune funzioni
gia'  esercitate  dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
possono   essere  assegnate,  senza  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica,  ad altre Agenzie fiscali; con il predetto regolamento sono
apportate   modifiche  all'organizzazione  del  Dipartimento  per  le
politiche   fiscali   e   puo'   essere  disposta  la  trasformazione
dell'Agenzia fiscale di cui al comma 2 in ente pubblico economico.
  6.  Si  applica  l'articolo  73,  commi  2,  5  e  6,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  7.  All'articolo  1  del  decreto legislativo 28 settembre 1998, n.
360,  l'ultimo  periodo  del  comma 4 e' sostituito dal seguente: "Ai
fini  della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3
e  la  soglia  di  esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella
misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della
delibera  sia  effettuata  entro  il 31 dicembre precedente l'anno di
riferimento.".
  8.  All'articolo  50,  comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni
possono  deliberare  che  la maggiorazione, se piu' favorevole per il
contribuente  rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo
di imposta al quale si riferisce l'addizionale.".