Art. 43. Lavori socialmente utili 1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attivita' socialmente utili disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.