Art. 43.

                      Lavori socialmente utili

  1.  Le  assunzioni  dei soggetti collocati in attivita' socialmente
utili  disciplinate dall'articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche
in  soprannumero  nel  rispetto dei vincoli finanziari previsti per i
comuni  con  meno di 5.000 abitanti dall'articolo 1, comma 562, della
citata  legge  n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni
in   soprannumero  non  possono  procedere  ad  altre  assunzioni  di
personale  fino  al  totale  riassorbimento della relativa temporanea
eccedenza.