Art. 44.

Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito

  1.  Ai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito delle persone
fisiche,  la  cui imposta netta dovuta per l'anno 2006 risulti pari a
zero, e' attribuita, per l'anno 2007, una somma pari a euro 150 quale
rimborso  forfetario  di  parte  delle  maggiori  entrate  tributarie
affluite all'erario.
  2.  Ai  soggetti  indicati  al  comma  1  e',  inoltre,  attribuita
un'ulteriore  somma  pari  a euro 150 per ciascun familiare a carico.
Qualora  il  familiare  sia  a  carico  di  piu' soggetti la somma e'
ripartita   in   proporzione  alla  percentuale  di  spettanza  della
detrazione per carichi familiari.
  3.  Nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze  e'  istituito  un  Fondo, per l'anno 2007, con una dotazione
pari  a 1.900 milioni di euro, per l'erogazione delle somme di cui ai
commi 1 e 2.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non  regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto, sono individuate, nel rispetto del
limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi
diritto, con particolare riferimento ai titolari di redditi da lavoro
e  da  pensione. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di
erogazione  delle  somme  di  cui  ai  commi  1 e 2, nonche' le altre
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.