Art. 46.
   Procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di
      terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto

  1.  L'autorizzazione  per la costruzione e l'esercizio di terminali
di  rigassificazione  di gas naturale liquefatto, anche situati al di
fuori  di  siti  industriali,  e' rilasciata ai sensi dell'articolo 8
della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  a seguito di giudizio di
compatibilita'  ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986,  n.  349.  Nei  casi  in cui gli impianti siano ubicati in area
portuale o ad essa contigua, il giudizio e' reso anche in assenza del
parere   del   Consiglio   superiore   dei  lavori  pubblici  di  cui
all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che deve
essere  espresso  nell'ambito  della  conferenza di servizi di cui al
citato  articolo  8  della  legge  n.  340  del  2000.  In tali casi,
l'autorizzazione   e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo  economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,   d'intesa   con   la   regione  interessata.  L'autorizzazione
costituisce variante anche del piano regolatore portuale.